LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/10/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 159
 
1. I benefici previsti dall' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata i vigore della presente legge per il ripristino o per la ricostruzione di un' opera che risulti estranea, in tutto o in parte, alla categoria astrattamente definita dalle disposizioni agevolative in concreto applicate, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, sempreché l' opera finanziata realizzi comunque le finalità poste dall' articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come inserito dall' articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e integrato dall' articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26.