LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/10/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 108
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese relative ad interventi diretti a fronteggiare situazioni di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi imprevisti, sostenute dai Comuni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 13, primo e secondo comma, della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, anche se disposte in difetto della documentazione contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.
2. La domanda per ottenere il rimborso delle spese in questione va presentata alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.