LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/10/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 105
 
1. Gli aventi titolo ai benefici previsti dall' articolo 50 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che rinuncino alla ricostruzione dell' alloggio, hanno facoltà di ottenere un contributo alternativo, di importo non superiore all' 80 per cento del contributo in conto capitale che sarebbe loro spettato, ai sensi del predetto articolo 50, avuti riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 46, terzo comma, della citata legge regionale n. 63 del 1977, riferiti alla data di inizio dei lavori di riparazione previsti dal progetto esecutivo, per completare l' intervento di riparazione, assistito dai benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, di un edificio destinato ad uso di civile abitazione, danneggiato dagli eventi sismici del 1976, imputando detto contributo ai costi delle opere previste dall' articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della citata legge regionale n. 30 del 1977.
2. Il contributo è concesso con le modalità di cui al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il contributo previsto dal presente articolo tiene luogo di quello recato dall' articolo 15 della citata legge regionale n. 30 del 1977. Sul costo delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della citata legge regionale n. 30 del 1977, eventualmente non coperto dal predetto contributo alternativo, ai relativi beneficiari non spettano i contributi per il pagamento degli interessi sui mutui eventualmente contratti o quelli ventennali costanti previsti rispettivamente dagli articoli 28 e 30 della citata legge regionale n. 30 del 1977.