LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/10/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 101
 
1. In relazione alle modifiche apportate alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, dalle disposizioni contenute nella presente legge, i Comuni sono autorizzati a modificare i programmi degli interventi di cui all' articolo 12 della citata legge regionale n. 30 del 1988. I provvedimenti di diniego del contributo eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per carenza del requisito di cui all' articolo 11, comma 4, della citata legge regionale n. 30 del 1988, sono annullati dal Sindaco previa acquisizione agli atti del procedimento della documentazione prevista dall' articolo 11, comma 2, lettera g), della citata legge regionale n. 30 del 1988, così come modificato dall' articolo 96 dalla presente legge.
2. I Comuni sono altresì autorizzati a modificare i programmi indicati al comma 1 con riferimento alle riaperture di termini per la presentazione delle domande di contributo disposto dall' articolo 95 della presente legge.
3. I programmi di cui all' articolo 12 della citata legge regionale n. 30 del 1988, eventualmente approvati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle modificazioni indicate al comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
4. Sono altresì fatti salvi, a tutti gli effetti, le deliberazioni di riparto dei fondi disponibili, assunte dalla Giunta regionale, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità all' articolo 13 della citata legge regionale n. 30 del 1988, così come modificato dall' articolo 97 della presente legge.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 48/1991