LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 settembre 1990, n. 48

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e inquadramento del personale del Centro regionale vitivinicolo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/09/1990
Allegati:
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
210.01 - Agricoltura

Art. 7
 
1. Il personale in servizio presso il Centro regionale vitivinicolo alla data di entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1988, n. 60 ed alla data di entrata in vigore della presente legge può essere inquadrato nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale corrispondente alla categoria o qualifica formalmente rivestita presso l' Ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo l' equiparazione di cui all' allegata Tabella A.
2. L' inquadramento del personale è disposto a domanda dell' interessato da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto giuridico dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1988, n. 60.
3. L' inquadramento del personale si consegue previo superamento di un esame - colloquio, i cui criteri e modalità di svolgimento sono stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione previo confronto con le rappresentanze sindacali.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 1, L. R. 20/1996