LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 settembre 1990, n. 46

Istituzione dell' Ente regionale per i problemi dei migranti.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/09/1990
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
240.02 - Emigrazione - Immigrazione

 
Art. 25

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 39/1993
Art. 26

( ABROGATO )

(5)
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 129, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
2Comma 1 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S.n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
3Comma 2 abrogato da art. 74, comma 1, L. R. 18/1996
4Comma 4 abrogato da art. 74, comma 1, L. R. 18/1996
5Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 7/2002 a decorrere dall'1 gennaio 2003.
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 57/1990
2Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 57/1990
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 92, comma 1, L. R. 4/1991
4Comma 1 bis abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 20/1991
5Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, L. R. 20/1991
6Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 7/2002 a decorrere dall'1 gennaio 2003.