LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 settembre 1990, n. 46

Istituzione dell' Ente regionale per i problemi dei migranti.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/09/1990
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
240.02 - Emigrazione - Immigrazione

Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1Il riferimento al Direttore dell' Ufficio regionale del lavoro si intende effettuato nei confronti dei dirigenti dell' Agenzia regionale per l' impiego competenti per materia, come previsto dall' articolo 79 della L.R. 1/98.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 1, L. R. 7/2002 a decorrere dall'1 gennaio 2003., sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 32, comma 1, L. R. 5/2005
3Articolo abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005