LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 settembre 1990, n. 44

Disposizioni in materia di ambiti edilizi di intervento unitario, individuati ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/09/1990
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
1. Con il presente articolo sono dettate norme di interpretazione autentica dell' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell' articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63.
2. Si definisce ambito edilizio di intervento unitario un complesso di edifici destinati ad uso di abitazione o ad uso misto, tra loro strutturalmente ed architettonicamente connessi, disposti in cortina continua o formanti isolati o nuclei edilizi compatti e inclusi entro uno spazio delimitato dalla deliberazione del Consiglio comunale. Non possono, pertanto, costituire ambito edilizio di intervento unitario:
a) singoli edifici strutturalmente ed architettonicamente autonomi, anche se composti da più unità immobiliari appartenenti ad un solo proprietario o a più proprietari in condominio;
b) più edifici raggruppati fra loro ma strutturalmente ed architettonicamente autonomi.

3. L' individuazione da parte del Comune di un ambito edilizio di intervento unitario non costituisce titolo sufficiente a fruire dei contributi.
4. Salvo quanto previsto dal comma 5, alla progettazione ed alla esecuzione degli interventi unitari negli ambiti edilizi individuati dal Comune provvedono, in via primaria, i proprietari singoli o riuniti in consorzio e, in via sostitutiva, i Comuni o la Segreteria generale straordinaria rispettivamente prima e dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63.
5. Alla progettazione ed alla esecuzione degli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici compresi negli ambiti edilizi rappresentativi, in tutto o in parte, dei valori ambientali, storici, culturali ed etnici connessi con l' architettura locale, individuati ai sensi degli articoli 8 e 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono, in via primaria, il Comune o la Segreteria generale straordinaria, rispettivamente prima e dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63.
6. Nell' ipotesi di cui al comma 4 il Sindaco, su conforme deliberazione del Consiglio comunale, invita i proprietari interessati ad eseguire l' intervento unitario esteso all' intero complesso edilizio cui appartiene l' unità immobiliare danneggiata dagli eventi sismici, assegnando loro un termine di trenta giorni per manifestare l' adesione all' invito. In caso di inerzia del Comune, il termine per manifestare l' adesione suddetta è fissato dalla Segreteria generale straordinaria nei modi indicati dall' articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63.
7. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Comune può sostituirsi ai proprietari degli immobili compresi nell' ambito edilizio di intervento unitario per l' attuazione degli interventi; dopo l' entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63, alla mancata adesione dei proprietari invitati ad eseguire gli interventi unitari segue l' intervento sostitutivo della Segreteria generale straordinaria.
8. L' intervento sostitutivo del Comune o della Segreteria generale straordinaria comporta la gestione diretta dei contributi spettanti agli aventi titolo.
9. Fermo restando ogni altro requisito previsto dalle vigenti disposizioni di intervento nelle zone terremotate, hanno titolo al contributo anche coloro che, dopo il 6 maggio 1976, hanno acquistato per causa di morte il diritto di proprietà sull' immobile danneggiato dagli eventi sismici, nonché gli acquirenti, per atto tra vivi, dopo il 6 maggio 1976, del medesimo diritto che ricadano sotto l' ipotesi normativa di cui all' articolo 37 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, come sostituito dall' articolo 40 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.
10. Non hanno diritto ai contributi previsti dal Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30:
a) coloro che non hanno presentato nei termini utili domanda di contributo;
b) coloro che non sono in grado di provare, attraverso una dichiarazione del Sindaco, la dipendenza dagli eventi sismici dei danni subiti dall' edificio di cui sono titolari;
c) coloro ai quali siano stati concessi, entro i limiti degli importi di stima risultanti dal verbale di accertamento danni, i contributi previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 1 luglio 1976, n. 28, 27 agosto 1976, n. 46 e 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, indipendentemente dalla effettiva riparazione degli edifici.

11. L' intervento unitario diretto o sostitutivo del Comune o della Segreteria generale straordinaria non si estende alla esecuzione delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, eccetto che per gli edifici inseriti negli elenchi approvati, ai sensi dell' articolo 8 della citata legge regionale n. 30 del 1977, fatte salve le limitazioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
12. Agli interventi unitari si applicano i parametri di convenienza tecnico - economica di cui all' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.
13. Per l' esecuzione degli interventi unitari è autorizzata l' occupazione temporanea degli immobili.