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Indice:
L.R. n. 3/1990
TITOLO I
CAPO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
CAPO II
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
CAPO III
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
CAPO IV
Art. 14
Art. 15
Art. 16
TITOLO II
Art. 17
Art. 18
TITOLO III
CAPO I
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
CAPO II
Art. 30
Art. 31
Art. 32
CAPO III
Art. 33
Art. 34
Art. 35
CAPO IV
Art. 36
Art. 37
Art. 38
TITOLO IV
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
TITOLO V
CAPO I
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
CAPO II
Art. 49
Art. 50
CAPO III
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
TITOLO VI
CAPO I
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Art. 61
CAPO II
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Art. 70
CAPO III
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Art. 76
CAPO IV
Art. 77
Art. 78
Art. 79
Art. 80
Art. 81
Art. 82
Art. 83
Art. 84
CAPO V
Art. 85
Art. 86
CAPO VI
Art. 87
Art. 88
Art. 89
Art. 90
Art. 91
TITOLO VII
Art. 92
Art. 93
TITOLO VIII
Art. 94
Art. 95
Art. 96
Art. 97
Art. 98
Art. 99
Art. 100
Art. 101
Art. 102
Art. 103
Art. 104
Art. 105
Art. 106
Art. 107
Leggi regionali
Legge regionale
7 febbraio 1990
, n.
3
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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TESTO VIGENTE
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 07/02/1990, N. 016
Data di entrata in vigore:
07/02/1990
Materia:
110.07
-
Interventi e contributi plurisettoriali
170.04
-
Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
TITOLO IV
INTERVENTI NEL SETTORE
DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Art. 39
Programmi annuali di esercizio
dei trasporti pubblici locali
(programma 1.5.5.)
1.
Per assicurare la regolare attuazione del piano regionale e dei piani di bacino per il trasporto pubblico locale, nonché per il finanziamento dell' annuale programma di esercizio dei relativi servizi, di cui all'
articolo 48, primo comma, della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41
, è autorizzata la spesa complessiva di lire 246.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 82.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
2.
Il predetto onere complessivo di lire 246.000 milioni fa carico al capitolo 3978 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 40
Programmi di investimento
per i trasporti pubblici locali
(programma 1.5.5.)
1.
Per le finalità previste dall' articolo 55, primo comma, punto 1), e dall'
articolo 56 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41
, ed in applicazione della
lettera b) del terzo comma del predetto articolo 55 della citata legge regionale 41/86
, è autorizzata la spesa di lire 6.787.500.000 per l' anno 1990.
2.
Il predetto onere di lire 6.787.500.000 fa carico al capitolo 4009 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
3.
Per le finalità previste dall' articolo 55, primo comma, punto 2), e dall'
articolo 58 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41
, ed in applicazione della
lettera b) del terzo comma del predetto articolo 55 della citata legge regionale 41/86
, è autorizzata la spesa di lire 2.262.500.000 per l' anno 1990.
4.
Il predetto onere di lire 2.262.500.000 fa carico al capitolo 4010 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 41
Contributi ai Comuni per la redazione
dei piani per il traffico
(programma 1.5.5.)
(1)
1.
Per le finalità previste dall'
articolo 11 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41
, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, compresi nel DPGR previsto dall' articolo 11 medesimo, contributi per la redazione dei piani per il traffico.
2.
Le domande per la concessione dei contributi dovranno essere presentate entro il 31 marzo di ciascun anno. La misura dei contributi non potrà superare il 60% della spesa ritenuta ammissibile per la redazione dei singoli piani.
3.
Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
4.
Il predetto onere complessivo di lire 450 milioni fa carico al capitolo 3969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Note:
1
Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 37, comma 3, L. R. 39/1995
Art. 42
Trasporti speciali e straordinari
(programma 1.5.5.)
1.
Per le finalità previste dall'
articolo 60 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41
, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1992.
2.
Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3974 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
Art. 43
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative