CAPO I
Interventi nel settore
della tutela dell' ambiente
Art. 19
Finanziamenti alle Province
in materia di inquinamento atmosferico ed acustico
(programma 1.1.1.)
1. Per le finalità previste dalla
legge regionale 6 giugno 1986, n. 25 è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e di lire 600 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 2262 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
Art. 20
Salvaguardia ed utilizzazione
delle risorse idriche
(programmi 1.1.1. e 1.1.2.)
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 2261 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
4. Il predetto onere complessivo di lire 3.200 milioni fa carico al capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
Art. 21
Opere acquedottistiche di rilevanza regionale
(programma 1.1.2.)
2. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 2322 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
3. Per le finalità previste dall'
articolo 9, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la progettazione, la realizzazione ed il completamento delle opere acquedottistiche della zona del Basso Friuli, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 2326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
5. Per gli interventi previsti dal
comma 1 dell' articolo 1 della legge 1 agosto 1977, n. 545, l' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il completamento delle opere relative all' acquedotto dell' Isonzo, ivi comprese la ristrutturazione ed il potenziamento delle reti di distribuzione idrica nei comuni della provincia di Trieste, nonché gli impianti di sollevamento idropotabile dell' area della Sinistra Isonzo.
6. A tale fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1990-1992.
7. Il predetto onere complessivo di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 2331 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Note:
1Parole aggiunte al comma 5 da art. 132, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
Art. 22
Piani provinciali di smaltimento rifiuti
(programma 1.1.3.)
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 23
Smaltimento dei rifiuti solidi urbani
e dei rifiuti speciali tossici e nocivi
(programma 1.1.3.)
1. La spesa di lire 10.000 milioni, autorizzata per l' anno 1991 dell'
articolo 26, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità previste dall'
articolo 31, comma 3, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, viene suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, ed incrementata con l' ulteriore autorizzazione di spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
2. L' onere relativo alla maggiore spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1992 fa parimenti carico al capitolo 2394 dello stato di previsione della spesa del bilancio citato.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, lo stanziamento complessivo del precitato capitolo 2394, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, risulta determinato in lire 35.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, e lire 15.000 milioni per l' anno 1992.
5. Il predetto onere complessivo di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 2396 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
7. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
Art. 24
Opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica
(programma 1.2.1.)
1. La spesa complessiva di lire 13.500 milioni, prevista per le finalità di cui all'
articolo 40 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, all'
articolo 7, comma 1, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, e all'
articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, viene determinata in ragione di lire 6.000 milioni per l' anno 1990, di lire 5.000 per l' anno 1991 e di lire 2.500 per l' anno 1992, ed incrementata con l' ulteriore autorizzazione di spesa di lire 3.500 milioni per l' anno 1991 e di lire 8.500 milioni per l' anno 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2491 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, e del bilancio per l' anno 1990.
2. L' onere relativo alla suddetta maggiore spesa complessiva di lire 12.000 milioni per gli anni 1991-1992 fa parimenti carico al capitolo 2491 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, lo stanziamento complessivo del capitolo 2491 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, risulta determinato in lire 25.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 6.000 milioni per l' anno 1990, lire 8.500 milioni per l' anno 1991 e lire 11.000 milioni per l' anno 1992.
Art. 25
Opere di sistemazione idraulico - forestale
(programmi 1.3.2. e 1.3.3.)
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
4. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3012 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 26
Incremento e miglioramento del patrimonio forestale
(programma 1.3.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 39, terzo comma, della
legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e di lire 300 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
4. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
Art. 27
1. Per la realizzazione del programma regionale per la prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi approvato con delibera della Giunta regionale n. 5288 del 14 ottobre 1988, in attuazione del
Regolamento n. 3529 del 17 novembre 1986 del Consiglio della Comunità europea, è autorizzata la spesa complessiva di lire 420 milioni per gli anni 1990 e 1991, così suddivisa tra gli anni e tra i diversi interventi di cui alle lettere a), c) ed e) del
paragrafo 1 dell' articolo 2 del citato Regolamento CEE n. 3529/1976:
a) lire 126 milioni, suddivisi in ragione di lire 82 milioni per l' anno 1990 e di lire 44 milioni per l' anno 1991, per gli interventi di cui alla lettera a) del paragrafo 1;
b) lire 255.500.000, suddivisi in ragione di lire 166 milioni per l' anno 1990 e di lire 89.500.000 per l' anno 1991, per gli interventi di cui alla lettera c) del paragrafo 1;
c) lire 38.500.000, suddivisi in ragione di lire 25 milioni per l' anno 1990 e di lire 13.500.000 per l' anno 1991, per gli interventi di cui alla lettera e) del paragrafo 1.
2. L' onere complessivo di lire 420 milioni, autorizzato con il comma 1 per gli anni 1990 e 1991 fa carico ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990:
a) l' onere complessivo di lire 126 milioni di cui alla lettera a) sul capitolo 3013;
b) l' onere complessivo di lire 255.500.000 di cui alla lettera b) sul capitolo 3015;
c) l' onere complessivo di lire 38.500.000 di cui alla lettera c) sul capitolo 2980.
Art. 28
Difesa del patrimonio boschivo
(programma 1.3.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l' acquisto, l' attivazione e la gestione di una rete di monitoraggio con centraline di rilevamento sul fenomeno delle piogge acide nell' ambito degli interventi per la difesa e la conservazione del patrimonio forestale, previsti dall'
articolo 14 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
3. Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2854 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 29
Altri interventi di tutela dell' ambiente
(programmi 0.6.2. e 1.3.3.)
2. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 1750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
3. Per le finalità previste dall'
articolo 16, primo comma, numero 1, lettera a), della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come sostituito dall'
articolo 3 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1990, lire 100 milioni per l' anno 1991 e lire 200 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2979 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.