Adeguamento normativo dell' ordinamento degli enti locali
in attuazione dell'
articolo 5 del DPR 15 gennaio 1987,
n. 469 e ulteriori disposizioni di attuazione della legge
regionale 9 marzo 1988, n. 10
Art. 14
Impegni ed economie di spesa
2. Per le spese in conto capitale gli stanziamenti corrispondenti alle somme attribuite agli enti locali in attuazione della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, formano impegno sui relativi fondi di competenza dell' esercizio, iscritti nel bilancio degli enti medesimi.
3. I residui passivi relativi alle somme impegnate ai sensi del comma 2 possono venir conservati nel conto dei residui per non più di tre anni successivi a quello cui l' impegno si riferisce.
4. Trascorso tale termine, le somme corrispondenti alle economie così determinatesi devono venir restituite all' Amministrazione regionale entro l' esercizio successivo a quello del loro accertamento.
5. Le somme impegnate ai sensi dell'
articolo 20, secondo comma, del DPR 19 giugno 1979, n. 421, a carico degli stanziamenti di cui al comma 2, se disimpegnate entro il terzo anno successivo a quello dell' iscrizione in bilancio della relativa assegnazione, non costituiscono economie di bilancio, ma vengono considerate - con effetto dell' anno della iscrizione medesima - residui passivi ai sensi del comma 3.
6. Per le spese correnti gli stanziamenti corrispondenti alle somme attribuite agli enti locali in attuazione della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, costituiscono, per la parte non impegnata, economie di spesa. Le somme corrispondenti a tali economie, devono venir restituite all' Amministrazione regionale entro l' esercizio successivo a quello del loro accertamento.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 14, comma 1, L. R. 5/1994
2Derogata la disciplina del comma 4 da art. 14, comma 1, L. R. 5/1994
3Derogata la disciplina del comma 4 da art. 15, comma 2, L. R. 8/1995
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 3, L. R. 11/1996
5Derogata la disciplina del comma 3 da art. 3, comma 5, L. R. 11/1996
6Derogata la disciplina del comma 3 da art. 18, comma 6, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
7Derogata la disciplina del comma 3 da art. 46, comma 4, L. R. 13/1998
8Derogata la disciplina del comma 3 da art. 17, comma 1, L. R. 11/1999
9Derogata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 31, L. R. 12/2010
Art. 15
Norma transitoria
1. Le norme di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell' articolo 14 si applicano anche alle somme - relative a spese in conto capitale - assegnate agli enti locali in attuazione della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, nell' anno 1989.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 6 dell' articolo 14, gli stanziamenti - relativi a spese correnti - corrispondenti alle somme attribuite agli enti locali in attuazione della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, nell' anno 1989, formano impegno sui relativi fondi di competenza dell' esercizio, iscritti nel bilancio degli enti medesimi.
3. I residui passivi relativi alle somme impegnate ai sensi del comma 2 possono venire conservati nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello cui l' impegno si riferisce.
4. Trascorso tale termine, le somme corrispondenti alle economie così determinatesi devono venir restituite all' Amministrazione regionale.
5. Gli enti locali sono autorizzati a iscrivere le quote delle somme di cui ai commi 1 e 2 che, al 31 dicembre 1989, risultino non impegnate ai sensi dell'
articolo 20, secondo comma, del DPR 19 giugno 1979, n. 421, in uno o più capitoli del conto residui dell' anno 1990 diversi da quello di provenienza, purché si tratti di capitoli allocati in bilancio ai sensi del comma 1 dell' articolo 12.
6. Le norme di cui ai commi 2, 3, e 4 si applicano anche alle somme - relative a spese correnti - attribuite, nell' anno 1990, agli enti locali in attuazione della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
Art. 16
Definizione dei procedimenti amministrativi
relativi alle funzioni trasferite dall' 1 gennaio 1990
1. Rimane di competenza della Regione la definizione dei procedimenti amministrativi - relativi a funzioni trasferite agli enti locali dall' 1 gennaio 1990 ai sensi della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, - nell' ambito dei quali, prima dell' 1 gennaio 1990, siano state disposte, con deliberazione della Giunta regionale, assegnazioni o ripartizioni o destinazioni dei fondi iscritti in bilancio per gli esercizi fino al 1991.