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Indice:
L.R. n. 3/1990
TITOLO I
CAPO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
CAPO II
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
CAPO III
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
CAPO IV
Art. 14
Art. 15
Art. 16
TITOLO II
Art. 17
Art. 18
TITOLO III
CAPO I
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
CAPO II
Art. 30
Art. 31
Art. 32
CAPO III
Art. 33
Art. 34
Art. 35
CAPO IV
Art. 36
Art. 37
Art. 38
TITOLO IV
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
TITOLO V
CAPO I
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
CAPO II
Art. 49
Art. 50
CAPO III
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
TITOLO VI
CAPO I
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Art. 61
CAPO II
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Art. 70
CAPO III
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Art. 76
CAPO IV
Art. 77
Art. 78
Art. 79
Art. 80
Art. 81
Art. 82
Art. 83
Art. 84
CAPO V
Art. 85
Art. 86
CAPO VI
Art. 87
Art. 88
Art. 89
Art. 90
Art. 91
TITOLO VII
Art. 92
Art. 93
TITOLO VIII
Art. 94
Art. 95
Art. 96
Art. 97
Art. 98
Art. 99
Art. 100
Art. 101
Art. 102
Art. 103
Art. 104
Art. 105
Art. 106
Art. 107
Leggi regionali
Legge regionale
7 febbraio 1990
, n.
3
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 07/02/1990, N. 016
Data di entrata in vigore:
07/02/1990
Materia:
110.07
-
Interventi e contributi plurisettoriali
170.04
-
Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
CAPO III
Modalità di ripartizione, erogazione,
impiego e controllo delle assegnazioni
Art. 10
Ripartizione dei fondi
1.
La ripartizione dei fondi assegnati alle Province con l' articolo 6, commi 2 e 3, ai Comuni con l' articolo 7, comma 2, alle Comunità montane con l' articolo 9, commi 2, 3 e 4, e alla Comunità collinare con l' articolo 9, comma 2, ha luogo secondo i parametri di ripartizione determinati con le modalità di cui all'
articolo 66, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
.
2.
La ripartizione dei fondi assegnati alla Province con l' articolo 6, comma 5, ai Comuni con l' articolo 7, comma 3, ai Comuni capoluogo con l' articolo 8, comma 1, ai Comuni di supporto comprensoriale con l' articolo 8, comma 2, viene effettuata con i criteri e le modalità previsti rispettivamente dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'
articolo 10, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2
.
3.
Ai fini della determinazione della popolazione residente e dell' estensione territoriale dei singoli Comuni si applica il disposto dell' articolo 10, commi 7 e 8, della
legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2
.
Art. 11
Modalità di erogazione delle assegnazioni
1.
Alla erogazione degli importi assegnati con il Capo II del presente Titolo - con l' esclusione delle somme menzionate all' articolo 9, comma 6, - si provvede in misura intera ed in via anticipata, con decreti anche cumulativi del Direttore regionale degli enti locali.
Art. 12
Modalità d' impiego delle assegnazioni
da parte degli enti locali
1.
Gli enti destinatari iscrivono nel proprio bilancio le somme loro assegnate ai sensi dei precedenti articoli 6, 7, 8 e 9. All' uopo devono essere istituiti apposito capitolo di entrata ed, in corrispondenza, più capitoli di spesa, distinti - in conformità a quanto indicato dai sopracitati articoli 6, 7, 8 e 9 - secondo le finalità previste nel provvedimento di concessione dei fondi.
2.
Le assegnazioni destinate dalle Province e dai Comuni allo svolgimento delle funzioni di cui all'
articolo 9, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2
, devono essere utilizzate secondo le modalità previste dal comma 2 del medesimo articolo.
Art. 13
Controllo sull' impiego
1.
L' accertamento che la utilizzazione delle somme assegnate ai sensi del Capo II del presente Titolo abbia luogo nell' osservanza delle prescrizioni contenute negli articoli 6, 7, 8, 9 e 12 è effettuato dai competenti Comitati nell' esercizio dei controlli che loro competono in base alla
legge regionale 3 agosto 1977, n. 48
.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative