Art. 31
Edilizia agevolata
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 88 e 94 della
legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono autorizzati nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 4.000 milioni, e nell' anno 1991 il limite di impegno di lire 10.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 4.000 milioni per l' anno 1990;
b) lire 14.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2009;
c) lire 10.000 milioni per l' anno 2010.
3. L' onere complessivo di lire 32.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2010 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
7. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3285 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.