LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/02/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 20
 Salvaguardia ed utilizzazione
delle risorse idriche
(programmi 1.1.1. e 1.1.2.)
1. Per le finalità previste degli articoli 6, primo comma, e 11 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 2261 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, così come sostituito dal primo comma dell' articolo 19 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992
4. Il predetto onere complessivo di lire 3.200 milioni fa carico al capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.