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Indice:
L.R. n. 3/1990
TITOLO I
CAPO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
CAPO II
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
CAPO III
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
CAPO IV
Art. 14
Art. 15
Art. 16
TITOLO II
Art. 17
Art. 18
TITOLO III
CAPO I
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
CAPO II
Art. 30
Art. 31
Art. 32
CAPO III
Art. 33
Art. 34
Art. 35
CAPO IV
Art. 36
Art. 37
Art. 38
TITOLO IV
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
TITOLO V
CAPO I
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
CAPO II
Art. 49
Art. 50
CAPO III
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
TITOLO VI
CAPO I
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Art. 61
CAPO II
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Art. 70
CAPO III
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Art. 76
CAPO IV
Art. 77
Art. 78
Art. 79
Art. 80
Art. 81
Art. 82
Art. 83
Art. 84
CAPO V
Art. 85
Art. 86
CAPO VI
Art. 87
Art. 88
Art. 89
Art. 90
Art. 91
TITOLO VII
Art. 92
Art. 93
TITOLO VIII
Art. 94
Art. 95
Art. 96
Art. 97
Art. 98
Art. 99
Art. 100
Art. 101
Art. 102
Art. 103
Art. 104
Art. 105
Art. 106
Art. 107
Leggi regionali
Legge regionale
7 febbraio 1990
, n.
3
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 07/02/1990, N. 016
Data di entrata in vigore:
07/02/1990
Materia:
110.07
-
Interventi e contributi plurisettoriali
170.04
-
Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 15
Norma transitoria
1.
Le norme di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell' articolo 14 si applicano anche alle somme - relative a spese in conto capitale - assegnate agli enti locali in attuazione della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
, nell' anno 1989.
2.
In deroga a quanto disposto dal comma 6 dell' articolo 14, gli stanziamenti - relativi a spese correnti - corrispondenti alle somme attribuite agli enti locali in attuazione della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
, nell' anno 1989, formano impegno sui relativi fondi di competenza dell' esercizio, iscritti nel bilancio degli enti medesimi.
3.
I residui passivi relativi alle somme impegnate ai sensi del comma 2 possono venire conservati nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello cui l' impegno si riferisce.
4.
Trascorso tale termine, le somme corrispondenti alle economie così determinatesi devono venir restituite all' Amministrazione regionale.
5.
Gli enti locali sono autorizzati a iscrivere le quote delle somme di cui ai commi 1 e 2 che, al 31 dicembre 1989, risultino non impegnate ai sensi dell'
articolo 20, secondo comma, del DPR 19 giugno 1979, n. 421
, in uno o più capitoli del conto residui dell' anno 1990 diversi da quello di provenienza, purché si tratti di capitoli allocati in bilancio ai sensi del comma 1 dell' articolo 12.
6.
Le norme di cui ai commi 2, 3, e 4 si applicano anche alle somme - relative a spese correnti - attribuite, nell' anno 1990, agli enti locali in attuazione della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative