LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/02/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO VIII
 ALTRE NORME FINANZIARIE, CONTABILI
E PROCEDURALI
Art. 94
 Sedi regionali
(programma 0.1.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, così come integrato dall' articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, e dall' articolo 53 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 15.000 milioni fa carico al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
Art. 95
 Opere pubbliche
(programma 1.1.2.)
1. Il limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato per l' anno 1988 dall' articolo 29, comma 2, della legge regionale 25 novembre 1988, n. 64, viene ridotto di lire 870 milioni a decorrere dall' anno 1990. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 870 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2007.
2. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 880 milioni.
3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 880 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
4. L' onere complessivo di lire 2.640 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 2313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. In relazione alla necessità di riallocare a bilancio gli stanziamenti necessari all' esecuzione ed al completamento di opere acquedottistiche e fognarie per il cui finanziamento la Giunta regionale aveva espresso il proprio assentimento antecedentemente al 31 dicembre 1989, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa di lire 5.300 milioni.
7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l' anno 1990.
8. Il predetto onere di lire 5.300 milioni fa carico al capitolo 2324 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Note:
1Parole aggiunte al comma 6 da art. 66, comma 1, L. R. 29/1990
Art. 96
 Infrastrutture a servizio delle imprese
(programma 3.2.1.)
1. Per gli interventi previsti dall' articolo 9 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7278 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
3. È revocata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1990 autorizzata dall' articolo 70, comma 2, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, ed iscritta sul capitolo 1528 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 97
 Ricerca sull' emergenza e sulla ricostruzione
(programma 4.1.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a curare lo svolgimento di un programma di ricerca finanziato dal Consiglio nazionale delle ricerche - Gruppo nazionale difesa terremoti - volto ad analizzare, nel quadro di una strategia per la riduzione del rischio sismico, l' esperienza maturata nelle fasi dell' emergenza e della ricostruzione in seguito agli eventi sismici del 1976.
2. Per lo svolgimento del programma di ricerca di cui al comma 1 l' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad avvalersi della collaborazione di enti pubblici e privati e di professionisti qualificati.
3. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per l' anno 1990.
4. Il predetto onere di lire 60 milioni fa carico al capitolo 8632 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 98

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 99
 Modificazioni della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20
e successive modificazioni e integrazioni
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. Al sesto comma del medesimo articolo 7 ter della legge regionale 20/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, sono altresì abrogate le parole << nei termini che saranno stabiliti dall' Assessore regionale delegato a trattare la materia dei lavori pubblici >>.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 4, comma 81, L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione del comma 3 dell'art. 7 ter, L.R. 20/1983.
Art. 100

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera f), L. R. 34/2017
Art. 101

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 102

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 103

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 21/2006 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla medesima legge regionale 21/2006.
Art. 104

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
Art. 105

( ABROGATO )

Note:
1Articolo interpretato da art. 76, comma 1, L. R. 30/1992
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 106
 Copertura finanziaria
1. Il totale delle maggiori spese, conseguenti alle nuove autorizzazioni, alle rideterminazioni ed alle riduzioni e revoche di spesa previste dalla presente legge, risulta pari a lire 311.833 milioni per l' anno 1990, a lire 191.214 milioni per l' anno 1991 ed a lire 491.560 milioni per l' anno 1992. Tali maggiori spese per il totale complessivo di lire 994.607 milioni, trovano copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 107
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia ed ha effetto dal 1 gennaio 1990.