LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/02/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO II
 Interventi nel settore dell' industria
Art. 62
 Contributi sugli interessi per investimenti
delle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato con l' articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con l' articolo 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1991, un limite di impegno di lire 4.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2000.
3. L' onere complessivo di lire 8.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1991 e 1992, fa carico al capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 63
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, sono autorizzati, a decorrere rispettivamente dall' anno 1990 e dall' anno 1991, due limiti di impegno di lire 1.500 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 1.500 milioni per l' anno 1990;
b) lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1994;
c) lire 1.500 milioni per l' anno 1995.

3. L' onere complessivo di lire 7.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 7350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 64
 Contributi in conto capitale sugli investimenti
delle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 4, primo comma, lettera a), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
2. Il predetto onere di lire 8.000 milioni fa carico al capitolo 7355 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata, relativamente al settore industriale, la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 7351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
Art. 65
 Centri di servizi e di innovazione industriale
(programma 3.2.1. e 3.2.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per l' anno 1990 e di lire 900 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.200 milioni fa carico al capitolo 7472 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
3. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 7253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
5. Per le finalità previste dalla lettera b del comma 2 dell' articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come sostituito con l' articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per l' anno 1990 e di lire 350 milioni per l' anno 1992.
6. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
7. Per le finalità previste dall' articolo 34 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata, per il settore industriale, la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
8. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
9. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del Medio Tagliamento un finanziamento straordinario di lire 700 milioni per la realizzazione, nella zona industriale, del Centro di innovazione d' alta tecnologia << Apollo Candoni >>.
10. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
11. Il predetto onere complessivo di lire 700 milioni fa carico al capitolo 7482 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 66
 Consorzi garanzia fidi
tra le piccole imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, come integrata con l' articolo 25 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi provinciali di garanzia fidi di cui all' articolo 1 della medesima legge regionale 25/1970 un finanziamento di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
Art. 67
 Fondo rischi nel settore della pesca
e dell' acquacoltura
(programma 3.2.7.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 11 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 21, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 68
 Depurazione dei cicli produttivi
(programma 3.2.6.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito dall' articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 23, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.800 milioni fa carico al capitolo 7590 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 69
 Zone industriali
(programma 3.2.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come modificato con l' articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 300 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
3. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 e 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 70
 Impianti idroelettrici di piccola derivazione
(programma 1.6.2.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le iniziative di cui al Capo X della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, nell' intero territorio regionale anche relativamente alla concessione dei contributi ivi previsti all' articolo 48, lettera a).
2. Per la concessione dei contributi di cui all' articolo 48, lettera a), della citata legge regionale 30/1984, secondo le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
3. Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al capitolo 7203 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.