LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/02/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO I
 TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI
IN ATTUAZIONE DELL' ARTICOLO 54
DELLO STATUTO SPECIALE DI AUTONOMIA E
DELLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 1988, N. 10
CAPO I
Art. 1
 Modifica dell' art. 27
della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
1.
Nell' articolo 27 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, il comma 3 viene sostituito dal seguente comma:
<< 3. Restano di competenza della Regione le funzioni relative ad interventi di edilizia scolastica di assoluta ed indifferibile necessità, di cui all' articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, e le funzioni relative agli interventi per opere urgenti di manutenzione e riparazione e per l' acquisto di arredi ed attrezzature, in circostanze straordinarie, di cui all' articolo 3, lettera e), della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15. >>.

Art. 2
 Modifica dell' art. 54
della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
1.
Nell' articolo 54 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, il comma 3 viene sostituito dal seguente comma:
<< 3. Sono esercitate dalle Province, eccetto che per i Comuni capoluogo, le funzioni concernenti interventi in favore dei Comuni, delle Comunità montane e dei Consorzi fra gli enti predetti per la gestione dei parchi urbani. >>.

Art. 3
 Abrogazione del comma 2 dell' art. 63
della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
Art. 4
 Modifica dell' art. 35
della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
1. Nell' articolo 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, la locuzione << con riguardo alla previsione dell' articolo 34 >> viene sostituita con la locuzione << con riguardo alla previsione dell' articolo 33, comma 2, e 34 >>.
CAPO II
 Trasferimenti agli enti locali
Art. 5
 Ammontare complessivo dei trasferimenti agli enti
locali in attuazione dell' art. 54 dello statuto speciale di
autonomia e della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
(programma 0.6.2)
1. In attuazione dell' articolo 54 dello statuto speciale di autonomia, nonché in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, agli enti locali viene assegnata - con le modalità previste dall' articolo 66, commi 2 e 3, della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 - la somma complessiva di lire 113.000 milioni, per l' anno 1990, da trasferirsi alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli secondo quanto previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9; di detto importo la somma di lire 11.000 milioni corrispondente alla prima annualità del limite d' impegno autorizzato con il comma 2, lettera b).
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzati, nell' anno 1990:
a) la spesa di lire 102.000 milioni, il cui onere fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990;
b) un limite di impegno di lire 11.000 milioni.

3. Le annualità relative al limite d' impegno di cui al comma 2, lettera b), saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 11.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
4. L' onere complessivo di lire 33.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 1775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 6
 Trasferimenti alle Province
1. Ai sensi dell' articolo 5, comma 1, alle Province viene assegnata, per l' anno 1990, la somma complessiva di lire 60.000 milioni; di detto importo la somma di lire 10.000 milioni corrisponde alla prima annualità del limite d' impegno assegnato con il comma 3.
2. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, viene assegnata alle Province, per l' anno 1990, la somma di lire 42.000 milioni, secondo l' articolazione per materie di seguito specificata:
a) lire 24.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:
1) dell' art. 27, commi 1 e 2, in materia di edilizia scolastica;
2) dell' art. 31, in materia di realizzazione di musei e biblioteche;
3) dell' art. 37, comma 2, in materia di impianti sportivi e ricreativi e relative attrezzature;
4) dell' art. 48, comma 2, in materia di viabilità di competenza degli enti locali;
5) dell' art. 49, in materia di municipi, cimiteri e sedi di uffici e servizi comunali;
6) dell' art. 50, comma 1, limitatamente ai territori non inclusi nei comprensori delle Comunità montane, in materia di acquedotti e fognature;
7) dell' art. 54, comma 2, in materia di istituzione di parchi urbani, con l' esclusione dei parchi di competenza dei Comuni capoluogo;
b) lire 10.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:
1) dell' art. 29, così come integrato dall' articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, in materia di attività culturali, corsi di orientamento musicale, promozione e diffusione della cultura della pace, istruzione professionale e turismo scolastico;
2) dell' articolo 30, comma 1, in materia di musei medi e minori e di coordinamento delle biblioteche;
3) dell' art. 33, comma 2, in materia di colonie ed istituti di educazione;
4) dell' articolo 34, in materia di sostegno delle associazioni di tutela dei cittadini menomati, disabili e handicappati;
5) dell' articolo 36, comma 2, in materia di sostegno delle attività ricreative e sportive;
6) dell' articolo 54, comma 3, come modificato dal precedente art. 2, in materia di gestione di parchi urbani, con l' esclusione dei parchi di competenza dei Comuni capoluogo;
7) dell' articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 59, in materia di scuole ed istituti di musica;
c) lire 3.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:
1) dell' articolo 47, comma 1, in materia di infrastrutture per insediamenti industriali e di gestione delle zone industriali;
2) dell' articolo 47, comma 3, come modificato dall' articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 42, in materia di infrastrutture per insediamenti produttivi;
d) lire 3.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 48, in materia di scuole non statali;
e) lire 1.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 57, in materia di caccia e pesca, nonché a titolo di concorso negli oneri del personale addetto alla vigilanza venatoria di cui all' articolo 58;
f) lire 500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite, nei territori non inclusi nei comprensori delle Comunità montane, ai sensi:
1) dell' articolo 45, comma 1, lettera b), in materia di fiere, mostre, mercati e convegni in campo agricolo e zootecnico;
2) dell' articolo 52, comma 1, in materia di conservazione e incremento del patrimonio silvo - pastorale;
3) dell' articolo 53, commi 1 e 2, in materia di viabilità forestale;
4) dell' articolo 55, comma 2, in materia di protezione della natura;
5) degli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, così come sostituiti e modificati, rispettivamente, dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 11, in materia di agriturismo.

3. Viene assegnato alle Province, per l' anno 1990, un limite d' impegno di lire 10.000 milioni per lo svolgimento - relativamente alle iniziative ed interventi di carattere pluriennale - delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, da utilizzarsi secondo le modalità previste dalla vigente legislazione regionale a fianco di ciascuno richiamata:
a) dall' articolo 27, commi 1 e 2, in materia di edilizia scolastica, da utilizzarsi secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 5 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni e dall' articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 33;
b) dall' articolo 31, in materia di realizzazione di musei e biblioteche, da utilizzarsi secondo quanto previsto dall' articolo 5 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30;
c) dall' articolo 37, comma 2, in materia di impianti sportivi e ricreativi e relative attrezzature, da utilizzarsi secondo quanto previsto dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 43, e dall' articolo 3, comma 1, lettere b) e c), e comma 2 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71;
d) dall' articolo 48, comma 2, in materia di viabilità di competenza degli enti locali, da utilizzarsi secondo quanto previsto dall' articolo 11, comma 1, lettera c), della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, come inserito dall' articolo 15, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3;
e) dall' articolo 49, in materia di municipi, cimiteri e sedi di uffici e servizi comunali, da utilizzarsi secondo quanto previsto dall' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni e dall' articolo 2 ter della citata legge regionale 4 maggio 1978, n. 33 come inserito dall' articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 25;
f) dall' articolo 50, comma 1, limitatamente ai territori non inclusi nei comprensori delle Comunità montane, in materia di acquedotti e fognature, da utilizzarsi secondo quanto previsto dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modifiche e integrazioni e dall' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 30;
g) dall' articolo 51, comma 1, in materia di ristrutturazione di sale cinematografiche e polifunzionali, da utilizzarsi secondo quanto previsto dall' articolo 1 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, come modificato dall' articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 57.

4. Ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, le Province devono garantire l' equilibrata utilizzazione delle assegnazioni loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al sessanta per cento delle somme di cui al comma 2, lettera a), e al comma 3 e una quota non inferiore al cinquanta per cento delle somme di cui al comma 2, lettera c).
5. Viene assegnata alle Province, per l' anno 1990, l' ulteriore somma di lire 8.000 milioni:
a) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di carattere generale di cui all' art. 9, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2;
b) ad eventuale integrazione dei fondi assegnati per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;
c) per lo svolgimento delle funzioni amministrative esercitate ai sensi degli articoli 48, commi 1 e 3, della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 3, comma 1, L. R. 11/1996
Art. 7
 Trasferimenti ai Comuni
1. Ai sensi dell' articolo 5, comma 1, ai Comuni viene assegnata, per l' anno 1990, la somma complessiva di lire 39.000 milioni.
2. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, viene assegnata ai Comuni, per l' anno 1990, la somma di lire 12.000 milioni, secondo l' articolazione per materie di seguito specificata:
a) lire 9.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 28, comma 1, in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio;
b) lire 3.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:
1) dell' articolo 30, comma 2, in materia di istituzione e gestione di biblioteche e sistemi bibliotecari;
2) dell' articolo 36, comma 3, in materia di promozione delle attività ricreative e sportive di base;
3) dell' articolo 37, comma 3, in materia di equipaggiamento sportivo.

3. Viene assegnata ai Comuni, per l' anno 1990, l' ulteriore somma di lire 27.000 milioni:
a) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di carattere generale di cui all' art. 9, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2;
b) ad eventuale integrazione dei fondi assegnati per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;
c) per lo svolgimento delle funzioni amministrative esercitate ai sensi degli articoli 40, 42, 46 della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e ai sensi della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39.

Art. 8
 Trasferimenti aggiuntivi ai Comuni
1. Ai sensi dell' art. 5, comma 1, ai Comuni capoluogo viene assegnata l' ulteriore somma di lire 5.000 milioni:
a) per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 54, comma 2 e comma 3, come modificato dal precedente articolo 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, in materia di parchi urbani;
b) per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla notevole presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati di particolare importanza nonché di attività aventi rilevanza provinciale.

2. Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati nonché di attività aventi rilevanza comprensoriale, viene assegnata ai Comuni di supporto comprensoriale, per l' anno 1990, l' ulteriore somma di lire 3.000 milioni.
3. All' individuazione dei Comuni di cui al comma 2 si procede con deliberazione della Giunta regionale, contestualmente alla ripartizione ed all' assegnazione dei fondi ai Comuni suddetti con le modalità di cui all' articolo 66, commi 2 e 3, della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
Art. 9
 Trasferimenti alla Comunità montane
e alla Comunità collinare del Friuli
1. Ai sensi dell' articolo 5, comma 1, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli viene assegnata, per l' anno 1990, la somma complessiva di lire 6.000 milioni; di detto importo la somma di lire 1.000 milioni corrisponde alla prima annualità del limite d' impegno assegnato con il comma 4.
2. Viene assegnata alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli, per l' anno 1990, la somma di lire 1.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10:
a) dell' articolo 45, comma 1, lettera b), in materia di fiere, mostre, mercati e convegni in campo agricolo e zootecnico;
b) dell' articolo 53, commi 1 e 2, in materia di viabilità forestale.

3. Viene assegnata alle Comunità montane, per l' anno 1990, la somma di lire 3.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 :
a) dell' articolo 40, comma 3, come inserito con l' articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16 , in materia di piccoli esercizi commerciali e pubblici esercizi;
b) dell' articolo 43, in materia di rifugi, bivacchi e sentieri;
c) dell' articolo 50, comma 1, in materia di acquedotti e fognature;
d) dell' articolo 52, comma 1, in materia di conservazione e incremento del patrimonio silvo - pastorale;
e) dell' articolo 55, comma 2, in materia di protezione della natura;
f) degli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10 , così come sostituiti e modificati, rispettivamente, dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 11 , in materia di agriturismo.

4. Viene assegnato alle Comunità montane, per l' anno 1990, un limite d' impegno di lire 1.000 milioni per lo svolgimento - relativamente alle iniziative ed interventi di carattere pluriennale - delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 50, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, in materia di acquedotti e fognature, da utilizzarsi secondo quanto previsto dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modifiche e integrazioni e dall' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 30.
5. Ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, le Comunità montane devono garantire l' equilibrata utilizzazione delle assegnazioni loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al settanta per cento delle somme di cui al comma 3 e al comma 4.
6. Restano confermate le ulteriori assegnazioni di fondi alle Comunità montane disposte in via ordinaria:
a) per le finalità di cui all' articolo 28 bis della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 , come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54 , che risultano iscritte al capitolo 960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 (fondi regionali);
b) per le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e all' articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 , come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54 , che risultano iscritte al capitolo 982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 (fondi statali);
c) per le finalità di cui all' articolo 13, primo comma, del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 648 , che risultano iscritte al capitolo 992 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 (fondi regionali);
d) per le finalità di cui all' articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40 , che risultano iscritte al capitolo 4756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 (fondi regionali).

Note:
1Integrata la disciplina del comma 4 da art. 2, comma 3, L. R. 14/2003
CAPO III
 Modalità di ripartizione, erogazione,
impiego e controllo delle assegnazioni
Art. 10
 Ripartizione dei fondi
1. La ripartizione dei fondi assegnati alle Province con l' articolo 6, commi 2 e 3, ai Comuni con l' articolo 7, comma 2, alle Comunità montane con l' articolo 9, commi 2, 3 e 4, e alla Comunità collinare con l' articolo 9, comma 2, ha luogo secondo i parametri di ripartizione determinati con le modalità di cui all' articolo 66, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
2. La ripartizione dei fondi assegnati alla Province con l' articolo 6, comma 5, ai Comuni con l' articolo 7, comma 3, ai Comuni capoluogo con l' articolo 8, comma 1, ai Comuni di supporto comprensoriale con l' articolo 8, comma 2, viene effettuata con i criteri e le modalità previsti rispettivamente dai commi 2, 3, 4 e 5 dell' articolo 10, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2.
3. Ai fini della determinazione della popolazione residente e dell' estensione territoriale dei singoli Comuni si applica il disposto dell' articolo 10, commi 7 e 8, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2.
Art. 11
 Modalità di erogazione delle assegnazioni
1. Alla erogazione degli importi assegnati con il Capo II del presente Titolo - con l' esclusione delle somme menzionate all' articolo 9, comma 6, - si provvede in misura intera ed in via anticipata, con decreti anche cumulativi del Direttore regionale degli enti locali.
Art. 12
 Modalità d' impiego delle assegnazioni
da parte degli enti locali
1. Gli enti destinatari iscrivono nel proprio bilancio le somme loro assegnate ai sensi dei precedenti articoli 6, 7, 8 e 9. All' uopo devono essere istituiti apposito capitolo di entrata ed, in corrispondenza, più capitoli di spesa, distinti - in conformità a quanto indicato dai sopracitati articoli 6, 7, 8 e 9 - secondo le finalità previste nel provvedimento di concessione dei fondi.
2. Le assegnazioni destinate dalle Province e dai Comuni allo svolgimento delle funzioni di cui all' articolo 9, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, devono essere utilizzate secondo le modalità previste dal comma 2 del medesimo articolo.
Art. 13
 Controllo sull' impiego
1. L' accertamento che la utilizzazione delle somme assegnate ai sensi del Capo II del presente Titolo abbia luogo nell' osservanza delle prescrizioni contenute negli articoli 6, 7, 8, 9 e 12 è effettuato dai competenti Comitati nell' esercizio dei controlli che loro competono in base alla legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.
CAPO IV
 Adeguamento normativo dell' ordinamento degli enti locali
in attuazione dell' articolo 5 del DPR 15 gennaio 1987,
n. 469 e ulteriori disposizioni di attuazione della legge
regionale 9 marzo 1988, n. 10
Art. 14
 Impegni ed economie di spesa
1. A fronte delle assegnazioni pluriennali previste dalle legge finanziaria di cui all' articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, a favore degli enti locali in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, gli enti medesimi possono assumere impegni estesi a più esercizi.
2. Per le spese in conto capitale gli stanziamenti corrispondenti alle somme attribuite agli enti locali in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, formano impegno sui relativi fondi di competenza dell' esercizio, iscritti nel bilancio degli enti medesimi.
3. I residui passivi relativi alle somme impegnate ai sensi del comma 2 possono venir conservati nel conto dei residui per non più di tre anni successivi a quello cui l' impegno si riferisce.
4. Trascorso tale termine, le somme corrispondenti alle economie così determinatesi devono venir restituite all' Amministrazione regionale entro l' esercizio successivo a quello del loro accertamento.
5. Le somme impegnate ai sensi dell' articolo 20, secondo comma, del DPR 19 giugno 1979, n. 421, a carico degli stanziamenti di cui al comma 2, se disimpegnate entro il terzo anno successivo a quello dell' iscrizione in bilancio della relativa assegnazione, non costituiscono economie di bilancio, ma vengono considerate - con effetto dell' anno della iscrizione medesima - residui passivi ai sensi del comma 3.
6. Per le spese correnti gli stanziamenti corrispondenti alle somme attribuite agli enti locali in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, costituiscono, per la parte non impegnata, economie di spesa. Le somme corrispondenti a tali economie, devono venir restituite all' Amministrazione regionale entro l' esercizio successivo a quello del loro accertamento.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 14, comma 1, L. R. 5/1994
2Derogata la disciplina del comma 4 da art. 14, comma 1, L. R. 5/1994
3Derogata la disciplina del comma 4 da art. 15, comma 2, L. R. 8/1995
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 3, L. R. 11/1996
5Derogata la disciplina del comma 3 da art. 3, comma 5, L. R. 11/1996
6Derogata la disciplina del comma 3 da art. 18, comma 6, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
7Derogata la disciplina del comma 3 da art. 46, comma 4, L. R. 13/1998
8Derogata la disciplina del comma 3 da art. 17, comma 1, L. R. 11/1999
9Derogata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 31, L. R. 12/2010
Art. 15
 Norma transitoria
1. Le norme di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell' articolo 14 si applicano anche alle somme - relative a spese in conto capitale - assegnate agli enti locali in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, nell' anno 1989.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 6 dell' articolo 14, gli stanziamenti - relativi a spese correnti - corrispondenti alle somme attribuite agli enti locali in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, nell' anno 1989, formano impegno sui relativi fondi di competenza dell' esercizio, iscritti nel bilancio degli enti medesimi.
3. I residui passivi relativi alle somme impegnate ai sensi del comma 2 possono venire conservati nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello cui l' impegno si riferisce.
4. Trascorso tale termine, le somme corrispondenti alle economie così determinatesi devono venir restituite all' Amministrazione regionale.
5. Gli enti locali sono autorizzati a iscrivere le quote delle somme di cui ai commi 1 e 2 che, al 31 dicembre 1989, risultino non impegnate ai sensi dell' articolo 20, secondo comma, del DPR 19 giugno 1979, n. 421, in uno o più capitoli del conto residui dell' anno 1990 diversi da quello di provenienza, purché si tratti di capitoli allocati in bilancio ai sensi del comma 1 dell' articolo 12.
6. Le norme di cui ai commi 2, 3, e 4 si applicano anche alle somme - relative a spese correnti - attribuite, nell' anno 1990, agli enti locali in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
Art. 16
 Definizione dei procedimenti amministrativi
relativi alle funzioni trasferite dall' 1 gennaio 1990
1. Rimane di competenza della Regione la definizione dei procedimenti amministrativi - relativi a funzioni trasferite agli enti locali dall' 1 gennaio 1990 ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, - nell' ambito dei quali, prima dell' 1 gennaio 1990, siano state disposte, con deliberazione della Giunta regionale, assegnazioni o ripartizioni o destinazioni dei fondi iscritti in bilancio per gli esercizi fino al 1991.
2. Ai fini dell' applicazione di quanto disposto dall' articolo 66, comma 7, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, le quote contemplate dalle deliberazioni di cui al comma 1 si considerano impegnate.