LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/02/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 84
 Strutture per la nautica da diporto
(programma 3.4.5.)
1. La spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1990, autorizza con l' articolo 63 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, per le finalità di cui all' articolo 2, lettera d), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 42, viene rideterminata in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1990 e di lire 5.000 milioni per l' anno 1992, ed incrementata con l' ulteriore autorizzazione di spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1992 medesimo, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, e del bilancio per l' anno 1990.
2. L' onere relativo alla suddetta maggiore spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1992 fa parimenti carico al capitolo 8520 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, lo stanziamento complessivo del capitolo 8520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, risulta determinato in lire 25.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1990 e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.