LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/02/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 63
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, sono autorizzati, a decorrere rispettivamente dall' anno 1990 e dall' anno 1991, due limiti di impegno di lire 1.500 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 1.500 milioni per l' anno 1990;
b) lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1994;
c) lire 1.500 milioni per l' anno 1995.

3. L' onere complessivo di lire 7.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 7350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.