LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/02/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 6
 Trasferimenti alle Province
1. Ai sensi dell' articolo 5, comma 1, alle Province viene assegnata, per l' anno 1990, la somma complessiva di lire 60.000 milioni; di detto importo la somma di lire 10.000 milioni corrisponde alla prima annualità del limite d' impegno assegnato con il comma 3.
2. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, viene assegnata alle Province, per l' anno 1990, la somma di lire 42.000 milioni, secondo l' articolazione per materie di seguito specificata:
a) lire 24.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:
1) dell' art. 27, commi 1 e 2, in materia di edilizia scolastica;
2) dell' art. 31, in materia di realizzazione di musei e biblioteche;
3) dell' art. 37, comma 2, in materia di impianti sportivi e ricreativi e relative attrezzature;
4) dell' art. 48, comma 2, in materia di viabilità di competenza degli enti locali;
5) dell' art. 49, in materia di municipi, cimiteri e sedi di uffici e servizi comunali;
6) dell' art. 50, comma 1, limitatamente ai territori non inclusi nei comprensori delle Comunità montane, in materia di acquedotti e fognature;
7) dell' art. 54, comma 2, in materia di istituzione di parchi urbani, con l' esclusione dei parchi di competenza dei Comuni capoluogo;
b) lire 10.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:
1) dell' art. 29, così come integrato dall' articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, in materia di attività culturali, corsi di orientamento musicale, promozione e diffusione della cultura della pace, istruzione professionale e turismo scolastico;
2) dell' articolo 30, comma 1, in materia di musei medi e minori e di coordinamento delle biblioteche;
3) dell' art. 33, comma 2, in materia di colonie ed istituti di educazione;
4) dell' articolo 34, in materia di sostegno delle associazioni di tutela dei cittadini menomati, disabili e handicappati;
5) dell' articolo 36, comma 2, in materia di sostegno delle attività ricreative e sportive;
6) dell' articolo 54, comma 3, come modificato dal precedente art. 2, in materia di gestione di parchi urbani, con l' esclusione dei parchi di competenza dei Comuni capoluogo;
7) dell' articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 59, in materia di scuole ed istituti di musica;
c) lire 3.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:
1) dell' articolo 47, comma 1, in materia di infrastrutture per insediamenti industriali e di gestione delle zone industriali;
2) dell' articolo 47, comma 3, come modificato dall' articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 42, in materia di infrastrutture per insediamenti produttivi;
d) lire 3.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 48, in materia di scuole non statali;
e) lire 1.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 57, in materia di caccia e pesca, nonché a titolo di concorso negli oneri del personale addetto alla vigilanza venatoria di cui all' articolo 58;
f) lire 500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite, nei territori non inclusi nei comprensori delle Comunità montane, ai sensi:
1) dell' articolo 45, comma 1, lettera b), in materia di fiere, mostre, mercati e convegni in campo agricolo e zootecnico;
2) dell' articolo 52, comma 1, in materia di conservazione e incremento del patrimonio silvo - pastorale;
3) dell' articolo 53, commi 1 e 2, in materia di viabilità forestale;
4) dell' articolo 55, comma 2, in materia di protezione della natura;
5) degli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, così come sostituiti e modificati, rispettivamente, dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 11, in materia di agriturismo.

3. Viene assegnato alle Province, per l' anno 1990, un limite d' impegno di lire 10.000 milioni per lo svolgimento - relativamente alle iniziative ed interventi di carattere pluriennale - delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, da utilizzarsi secondo le modalità previste dalla vigente legislazione regionale a fianco di ciascuno richiamata:
a) dall' articolo 27, commi 1 e 2, in materia di edilizia scolastica, da utilizzarsi secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 5 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni e dall' articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 33;
b) dall' articolo 31, in materia di realizzazione di musei e biblioteche, da utilizzarsi secondo quanto previsto dall' articolo 5 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30;
c) dall' articolo 37, comma 2, in materia di impianti sportivi e ricreativi e relative attrezzature, da utilizzarsi secondo quanto previsto dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 43, e dall' articolo 3, comma 1, lettere b) e c), e comma 2 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71;
d) dall' articolo 48, comma 2, in materia di viabilità di competenza degli enti locali, da utilizzarsi secondo quanto previsto dall' articolo 11, comma 1, lettera c), della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, come inserito dall' articolo 15, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3;
e) dall' articolo 49, in materia di municipi, cimiteri e sedi di uffici e servizi comunali, da utilizzarsi secondo quanto previsto dall' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni e dall' articolo 2 ter della citata legge regionale 4 maggio 1978, n. 33 come inserito dall' articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 25;
f) dall' articolo 50, comma 1, limitatamente ai territori non inclusi nei comprensori delle Comunità montane, in materia di acquedotti e fognature, da utilizzarsi secondo quanto previsto dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modifiche e integrazioni e dall' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 30;
g) dall' articolo 51, comma 1, in materia di ristrutturazione di sale cinematografiche e polifunzionali, da utilizzarsi secondo quanto previsto dall' articolo 1 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, come modificato dall' articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 57.

4. Ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, le Province devono garantire l' equilibrata utilizzazione delle assegnazioni loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al sessanta per cento delle somme di cui al comma 2, lettera a), e al comma 3 e una quota non inferiore al cinquanta per cento delle somme di cui al comma 2, lettera c).
5. Viene assegnata alle Province, per l' anno 1990, l' ulteriore somma di lire 8.000 milioni:
a) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di carattere generale di cui all' art. 9, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2;
b) ad eventuale integrazione dei fondi assegnati per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;
c) per lo svolgimento delle funzioni amministrative esercitate ai sensi degli articoli 48, commi 1 e 3, della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 3, comma 1, L. R. 11/1996