LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/02/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 41
 Contributi ai Comuni per la redazione
dei piani per il traffico
(programma 1.5.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 11 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, compresi nel DPGR previsto dall' articolo 11 medesimo, contributi per la redazione dei piani per il traffico.
2. Le domande per la concessione dei contributi dovranno essere presentate entro il 31 marzo di ciascun anno. La misura dei contributi non potrà superare il 60% della spesa ritenuta ammissibile per la redazione dei singoli piani.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
4. Il predetto onere complessivo di lire 450 milioni fa carico al capitolo 3969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 37, comma 3, L. R. 39/1995