LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/02/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 40
 Programmi di investimento
per i trasporti pubblici locali
(programma 1.5.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 55, primo comma, punto 1), e dall' articolo 56 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, ed in applicazione della lettera b) del terzo comma del predetto articolo 55 della citata legge regionale 41/86, è autorizzata la spesa di lire 6.787.500.000 per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 6.787.500.000 fa carico al capitolo 4009 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
3. Per le finalità previste dall' articolo 55, primo comma, punto 2), e dall' articolo 58 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, ed in applicazione della lettera b) del terzo comma del predetto articolo 55 della citata legge regionale 41/86, è autorizzata la spesa di lire 2.262.500.000 per l' anno 1990.
4. Il predetto onere di lire 2.262.500.000 fa carico al capitolo 4010 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.