LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/02/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 38
 Aeroporto del Friuli - Venezia Giulia
(programma 1.5.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 39, come modificato dall' articolo 24 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per l' Aeroporto del Friuli - Venezia Giulia un finanziamento di lire 4.500 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 3861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.