LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/02/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 17
 Accordi di programma
(programma 0.6.3.)
1. L' amministrazione regionale è autorizzata in relazione agli accordi di programma di cui all' articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, tra Regione ed Amministrazioni provinciali, a concedere finanziamenti per la realizzazione di interventi ritenuti prioritari e indispensabili dal Piano regionale di sviluppo per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale.
2. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
3. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 1795 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.