LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/02/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 12
 Modalità d' impiego delle assegnazioni
da parte degli enti locali
1. Gli enti destinatari iscrivono nel proprio bilancio le somme loro assegnate ai sensi dei precedenti articoli 6, 7, 8 e 9. All' uopo devono essere istituiti apposito capitolo di entrata ed, in corrispondenza, più capitoli di spesa, distinti - in conformità a quanto indicato dai sopracitati articoli 6, 7, 8 e 9 - secondo le finalità previste nel provvedimento di concessione dei fondi.
2. Le assegnazioni destinate dalle Province e dai Comuni allo svolgimento delle funzioni di cui all' articolo 9, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, devono essere utilizzate secondo le modalità previste dal comma 2 del medesimo articolo.