LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 luglio 1990, n. 29

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO IV
 ALTRE NORME FINANZIARIE,
CONTABILI E PROCEDURALI
Art. 54
 Edilizia agevolata
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 88 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificati, rispettivamente, dall' articolo 33 e dall' articolo 38 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è autorizzato, nell' anno 1990, un limite di impegno, le cui annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 40 milioni nell' anno 1990;
b) lire 10 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2009.

2. L' onere complessivo di lire 60 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
3. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 55
 Autoservizi sostitutivi di linee ferroviarie
di interesse regionale
(programma 1.5.5.)
1. Per gli oneri derivanti dalla composizione, anche in via transattiva, delle controversie sorte tra l' Amministrazione regionale e le aziende pubbliche e private di trasporto, nel settore degli autoservizi sostitutivi di linee ferroviarie di interesse regionale, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1990.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.5. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione IX - il capitolo 3979 (1.1.148.2.09.18) con la denominazione << Oneri derivanti dalla composizione, anche in via transattiva, delle controversie sorte tra l' Amministrazione regionale e le aziende pubbliche e private di trasporto, nel settore degli autoservizi sostitutivi di linee ferroviarie di interesse regionale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 700 milioni per l' anno 1990.
Art. 56
 Convenzione con l' Agenzia
per lo sviluppo della montagna
(programma 3.2.1.)
1. Per far fronte agli oneri derivanti all' Amministrazione regionale dalla stipulazione della convenzione con l' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna prevista dall' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, è autorizzata la spesa di lire 25 milioni per l' anno 1990.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 7255 (2.1.163.2.10.28) con la denominazione << Rimborso all' Agenzia per lo sviluppo della montagna di spese derivanti dallo svolgimento dei compiti affidati in attuazione della convenzione prevista dall' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 25 milioni per l' anno 1990.
3. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 7255 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti
Art. 57
 Vigili del fuoco volontari
(programma 4.1.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, primo comma, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 8623 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, sul quale viene iscritto lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l' anno 1990.
3. Corrispondentemente è previsto per il medesimo anno 1990 il recupero di pari importo - ai sensi dell' articolo 2, secondo comma, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, sul capitolo 1521 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci precitati, sul quale viene iscritto lo stanziamento per l' anno 1990 di pari importo.
Art. 58
 Sedi regionali
(programma 0.1.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, così come integrato dall' articolo 53 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, dall' articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 e dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1975, n. 69, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1999.
2. L' onere complessivo di lire 30.000 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di pari importo.
3. Gli oneri relativi agli anni dal 1993 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
Art. 59
 Modifica dell' articolo 3
della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70
1.
Dopo il quarto comma dell' articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, vengono inseriti i seguenti commi:
<< Fatte salve le disposizioni di cui ai comma precedenti, il bene immobile denominato << ex Villa Florio >> di Buttrio e le relative attrezzature ed arredi restano in dotazione al patrimonio regionale. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in uso gratuito l' immobile denominato << ex Villa Florio >> parte al Comune, per essere utilizzato secondo le finalità indicate dal primo comma del presente articolo, e parte al Centro regionale vitivinicolo, di cui alla legge regionale 20 giugno 1988, n. 60 per essere utilizzato secondo le finalità istituzionali dell' Ente.
Le modalità ed i termini della concessione verranno determinati con apposite deliberazioni della Giunta regionale adottate su proposta dell' Assessore alle finanze. >>.

Art. 60
 Contributi ad istituzioni culturali
1. Per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 39, commi 3 e 5, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, e dell' articolo 53, commi 18, 22 e 24, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, si applicano le modalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1986, n. 12.
2. Per la concessione del contributo previsto dall' articolo 53, comma 15, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, si applicano le disposizioni degli articoli 28 e 29 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68.
3. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 38, comma 1, lettera b), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 61
 Modifica dell' articolo 3
della legge regionale 2 maggio 1988, n. 25
1. Nel testo dell' articolo 3 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 25:
a) Il comma 3 viene sostituito dal seguente: << 3. Qualora gli Enti beneficiari non provvedano ad eliminare le ragioni della sospensione dell' erogazione dei contributi regionali, di cui al comma 2, entro il 31 dicembre 1990, l' Amministrazione regionale e le Amministrazioni provinciali delegate a norma dell' articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1966, n. 23, come sostituito dall' articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1971, n. 36, sono autorizzate a provvedere alla revoca dei contributi medesimi. >>;<< 4. Rimangono sospesi sino al termine del 31 dicembre 1990 gli effetti dei provvedimenti di revoca dell' Amministrazione regionale e delle Amministrazioni provinciali delegate, già intervenuti ai sensi del sostituito comma 3 dell' articolo 3 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 25. >>.

Art. 62
 Integrazione dell' articolo 5 della
legge regionale 2 maggio 1988, n. 25
1.
Dopo il comma 1 dell' articolo 5 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 25 viene aggiunto il seguente comma:
<< 2. Il recupero delle somme di cui al comma 1 non si effettua qualora gli Enti beneficiari abbiano provveduto ad eliminare le ragioni della sospensione dell' erogazione dei contributi regionali. >>.

Art. 63
 Modifica dell' articolo 34
della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2
1.
Il comma 7 dell' articolo 34 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, come integrato dall' articolo 96 della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, viene sostituito dai seguenti:
<< 7. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti locali e agli istituti autonomi per le case popolari contributi annui costanti, pari al 10 per cento della spesa ammissibile, per un periodo non superiore ad anni 20, per la costruzione, la ristrutturazione e la sistemazione di edifici destinati o da destinarsi a sedi dell' Arma dei Carabinieri o di altri corpi di polizia.
7 bis. Gli Enti beneficiari dei contributi di cui al comma 7 hanno l' obbligo di mantenere la destinazione dell' immobile per le finalità predette per un tempo non inferiore alla durata del periodo contributivo. >>.

2. In relazione al disposto del comma 1, la denominazione del capitolo 3389 viene sostituita dalla seguente: << Contributi annui costanti agli Enti locali ed agli IACP per la costruzione, la ristrutturazione e la sistemazione di edifici destinati o da destinarsi a sedi dell' Arma dei Carabinieri o di altri corpi di polizia. >>.
Art. 64

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 76, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 65

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 66
 Integrazione dell' articolo 95
della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3
1. Nel comma 6 dell' articolo 95 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, dopo la locuzione << opere acquedottistiche >> viene inserita la locuzione << e fognarie >>.
Art. 67

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 68

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 195, comma 2, L. R. 5/1994
Art. 69
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.