TITOLO IV
ALTRE NORME FINANZIARIE,
CONTABILI E PROCEDURALI
Art. 54
Edilizia agevolata
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 88 e 94 della
legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificati, rispettivamente, dall' articolo 33 e dall'
articolo 38 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è autorizzato, nell' anno 1990, un limite di impegno, le cui annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 40 milioni nell' anno 1990;
b) lire 10 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2009.
2. L' onere complessivo di lire 60 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
3. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 55
Autoservizi sostitutivi di linee ferroviarie
di interesse regionale
(programma 1.5.5.)
1. Per gli oneri derivanti dalla composizione, anche in via transattiva, delle controversie sorte tra l' Amministrazione regionale e le aziende pubbliche e private di trasporto, nel settore degli autoservizi sostitutivi di linee ferroviarie di interesse regionale, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1990.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.5. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione IX - il capitolo 3979 (1.1.148.2.09.18) con la denominazione << Oneri derivanti dalla composizione, anche in via transattiva, delle controversie sorte tra l' Amministrazione regionale e le aziende pubbliche e private di trasporto, nel settore degli autoservizi sostitutivi di linee ferroviarie di interesse regionale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 700 milioni per l' anno 1990.
Art. 56
Convenzione con l' Agenzia
per lo sviluppo della montagna
(programma 3.2.1.)
1. Per far fronte agli oneri derivanti all' Amministrazione regionale dalla stipulazione della convenzione con l' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna prevista dall'
articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, è autorizzata la spesa di lire 25 milioni per l' anno 1990.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 7255 (2.1.163.2.10.28) con la denominazione << Rimborso all' Agenzia per lo sviluppo della montagna di spese derivanti dallo svolgimento dei compiti affidati in attuazione della convenzione prevista dall'
articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 25 milioni per l' anno 1990.
Art. 57
Vigili del fuoco volontari
(programma 4.1.1.)
2. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 8623 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, sul quale viene iscritto lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l' anno 1990.
Art. 58
Sedi regionali
(programma 0.1.3.)
2. L' onere complessivo di lire 30.000 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di pari importo.
3. Gli oneri relativi agli anni dal 1993 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
Art. 59
1.
Dopo il
quarto comma dell' articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, vengono inseriti i seguenti commi:
<< Fatte salve le disposizioni di cui ai comma precedenti, il bene immobile denominato << ex Villa Florio >> di Buttrio e le relative attrezzature ed arredi restano in dotazione al patrimonio regionale. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in uso gratuito l' immobile denominato << ex Villa Florio >> parte al Comune, per essere utilizzato secondo le finalità indicate dal primo comma del presente articolo, e parte al Centro regionale vitivinicolo, di cui alla
legge regionale 20 giugno 1988, n. 60 per essere utilizzato secondo le finalità istituzionali dell' Ente.
Le modalità ed i termini della concessione verranno determinati con apposite deliberazioni della Giunta regionale adottate su proposta dell' Assessore alle finanze. >>.
Art. 60
Contributi ad istituzioni culturali
1. Per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 39, commi 3 e 5, della
legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, e dell' articolo 53, commi 18, 22 e 24, della
legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, si applicano le modalità previste dall'
articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1986, n. 12.
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 38, comma 1, lettera b), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 61
1. Nel testo dell'
articolo 3 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 25:
a) Il comma 3 viene sostituito dal seguente:
<< 3. Qualora gli Enti beneficiari non provvedano ad eliminare le ragioni della sospensione dell' erogazione dei contributi regionali, di cui al comma 2, entro il 31 dicembre 1990, l' Amministrazione regionale e le Amministrazioni provinciali delegate a norma dell' articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1966, n. 23, come sostituito dall' articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1971, n. 36, sono autorizzate a provvedere alla revoca dei contributi medesimi. >>;<< 4. Rimangono sospesi sino al termine del 31 dicembre 1990 gli effetti dei provvedimenti di revoca dell' Amministrazione regionale e delle Amministrazioni provinciali delegate, già intervenuti ai sensi del sostituito comma 3 dell' articolo 3 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 25. >>.
Art. 63
1.
Il
comma 7 dell' articolo 34 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, come integrato dall'
articolo 96 della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, viene sostituito dai seguenti:
<< 7. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti locali e agli istituti autonomi per le case popolari contributi annui costanti, pari al 10 per cento della spesa ammissibile, per un periodo non superiore ad anni 20, per la costruzione, la ristrutturazione e la sistemazione di edifici destinati o da destinarsi a sedi dell' Arma dei Carabinieri o di altri corpi di polizia.
7 bis. Gli Enti beneficiari dei contributi di cui al comma 7 hanno l' obbligo di mantenere la destinazione dell' immobile per le finalità predette per un tempo non inferiore alla durata del periodo contributivo. >>.
2. In relazione al disposto del comma 1, la denominazione del capitolo 3389 viene sostituita dalla seguente: << Contributi annui costanti agli Enti locali ed agli IACP per la costruzione, la ristrutturazione e la sistemazione di edifici destinati o da destinarsi a sedi dell' Arma dei Carabinieri o di altri corpi di polizia. >>.
Art. 64
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 76, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 65
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 67
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 68
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 195, comma 2, L. R. 5/1994
Art. 69
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.