CAPO II
Interventi nei settori dei servizi sociali
Art. 17
Strutture assistenziali per anziani
(programma 2.2.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della
legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente alle strutture specificatamente destinate all' assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 4846 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 400 milioni per l' anno 1990.
Art. 18
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 71, L. R. 1/2007
Art. 19
Finanziamenti straordinari ai Comuni
per l' erogazione di assegni assistenziali integrativi
(programma 2.2.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari ai Comuni per il pagamento agli interessati degli assegni integrativi mensili già previsti dall'
articolo 21 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43, purché maturati entro il 31 dicembre 1986 e non ancora corrisposti, ovvero a rimborsare ai Comuni medesimi le somme da questi anticipate per le medesime finalità.
2. I finanziamenti e i rimborsi previsti al comma 1 saranno concessi su presentazione di un prospetto dimostrativo delle spese sostenute o da sostenere da parte dei Comuni interessati, corredato dall' elenco dei beneficiari.
3. Per le finalità previste al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni per l' anno 1990.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 4760 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione << Finanziamenti straordinari e rimborsi ai Comuni per le spese necessarie alla liquidazione degli assegni integrativi a invalidi civili, ciechi e sordomuti >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.100 milioni per l' anno 1990.
Art. 20
Finanziamenti straordinari per la gestione
di servizi socio - assistenziali
(programmi 2.2.1. e 2.2.4.)
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1990.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 4761 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione << Finanziamento straordinario agli enti previsti dall'
articolo 30, comma 7, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, per la copertura dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1989 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1990.
5. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2000 milioni per l' anno 1990.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.4. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 4969 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione << Finanziamento straordinario ai Consorzi previsti dall'
articolo 42 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, per la copertura dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1989 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' anno 1990.
7. I finanziamenti previsti dai commi 1 e 4 saranno concessi su presentazione, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda, corredata da copia del bilancio da cui risulti il disavanzo, alla Direzione regionale dell' assistenza sociale.
Art. 21
( ABROGATO )
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 2, L. R. 46/1990
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 92, comma 1, L. R. 4/1991
3Articolo abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005
Art. 22
Opere universitarie
(programma 2.3.2.)
2. I finanziamenti di cui al comma 1 potranno essere concessi ed erogati in un' unica soluzione ed in via anticipata.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni nell' anno 1990.
4. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituto - alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VI - il capitolo 5222 (2.1.155.2.06.06) con la denominazione << Finanziamenti per il funzionamento delle Opere universitarie della Regione >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per l' anno 1990.
Art. 23
Attività teatrali
(programma 2.4.3.)
1. In considerazione della funzione svolta dall' Ente autonomo del Teatro stabile di prosa del Friuli - Venezia Giulia quale organismo primario di produzione teatrale ai sensi degli articoli 10 e 11 della
legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, ed in relazione alla necessità dell' Ente medesimo di ricorrere al mercato finanziario per il ripiano dei disavanzi di bilancio pregressi, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere allo stesso un contributo annuo per quindici anni, nella misura di lire 250 milioni annui.
2. Il contributo sarà concesso all' atto della presentazione della domanda, corredata dalla deliberazione esecutiva con cui l' Ente dispone l' assunzione del mutuo e dell' atto di adesione dell' istituto mutuante. L' erogazione della prima annualità del contributo precitato sarà disposta all' atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
3. A tal fine è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 250 milioni.
4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2004.
5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 7 - programma 0.1.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - il capitolo 1217 (2.1.242.5.06.06) con la denominazione << Contributo quindicennale all' Ente autonomo del Teatro stabile di prosa del Friuli - Venezia Giulia per il ripiano dei disavanzi di bilancio pregressi >> e con lo stanziamento complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2004 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 24
Istituzioni culturali e scientifiche
(programmi 2.3.2. e 0.5.2.)
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VI - il capitolo 5221 (2.1.158.2.06.04) con la denominazione << Contributi al Consorzio MIB per l' istituzione dei corsi Master international business >> con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 450 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
8. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 10 - programma 0.5.2. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione XI - il capitolo 2003 (2.1.162.2.08.29) con la denominazione: << Sovvenzione annua all' Ecoistituto del Friuli - Venezia Giulia di Trieste per lo svolgimento delle attività istituzionali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
Note:
1Comma 6 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
2Comma 7 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
3Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 8, L. R. 18/2000
4Comma 1 abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 33/2015
5Comma 2 abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 33/2015
Art. 25
Interventi in materia di sport e tempo libero
di interesse regionale
(programma 2.4.4.)
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII, il capitolo 6105 (1.1.162.2.08.09) con la denominazione << Contributi per il sostegno di enti, associazioni ed organismi di interesse regionale e di manifestazioni, convegni ed attività formativa di interesse regionale nei settori dello sport e del tempo libero >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1990.
5. Nell' ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dal
comma 1 dell' articolo 37 della predetta legge regionale n. 10/1988, così come modificato dal comma 4, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 500 milioni, per le finalità previste dall' articolo 5, primo comma, punto 1, della
legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come modificato dall'
articolo 1 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 43.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 6137 (2.1.232.5.08.09) con la denominazione << Contributi annui costanti a Provincie, Comuni, e Consorzi o Associazioni fra enti locali per la costruzione, l' ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché per l' acquisizione in proprietà di impianti inutilizzati o distratti dalla loro destinazione originaria, relativamente alle infrastrutture ed attrezzature di interesse regionale o interprovinciale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. Per le finalità previste dall'
articolo 50, comma 14, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19 - ivi comprese la realizzazione delle pertinenze e dei prescritti parcheggi - l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria di lire 1.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
10. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
Art. 26
Trasporti speciali e straordinari
(programma 1.5.5.)
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3974 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 200 milioni per l' anno 1990.