LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 luglio 1990, n. 29

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO I
 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE 1990- 1992
ED AL BILANCIO PER L' ANNO 1990
Art. 1
 
1. Ai sensi dell' articolo 10, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32, il saldo finanziario - iscritto quale posta presunta, nell' ammontare di lire 90 miliardi, tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e nel bilancio di previsione per l' anno 1990, in applicazione dell' articolo 4, terzo comma, della citata legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32 - viene aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell' esercizio 1989, nell' importo di lire 166.493.014.051.
2. Il saldo finanziario di cui al comma 1 viene determinato sommando alla giacenza di cassa, accertata in lire 36.125.459.586, i residui attivi al 31 dicembre 1989, accertati in lire 3.421.031.799.687, e sottraendo i residui passivi al 31 dicembre 1989, accertati in lire 1.760.476.485.177, nonché i trasferimenti all' anno 1990, accertati in lire 1.530.187.760.045.
3. Ai sensi del citato articolo 10, primo comma, della legge regionale 10/82, le poste relative all' ammontare presunto dei residui attivi e passivi, delle somme trasferite e della giacenza di cassa - iscritte nel bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e nel bilancio di previsione per l' anno 1990 - vengono aggiornate negli ammontari complessivi indicati al comma 2.
Art. 2
 
1. Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << A >>.
Art. 3
 
1. Nello stato si previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << B >>.
Art. 4
 
1. Nello stato di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << C >>.
Art. 5
 
1. Nello stato di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio per l' anno 1990 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all' annessa tabella << D >>.
Art. 6
 
1. I limiti d' impegno riportati nell' annessa tabella << E >> vengono ridotti - in corrispondenza alle quote che non risultano più impegnabili, in applicazione dell' articolo 20, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 - per gli importi e con le decorrenze indicati nella tabella medesima.
Art. 7
 
1. Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 vengono istituiti i capitoli 1079 e 1080 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << A >>.
Art. 8
 
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 viene istituito il capitolo 1127 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << B >>.
Art. 9
 
1. Il limite di impegno quinquennale di lire 26 milioni, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificato dall' articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 198, iscritto sui capitoli 371 dello stato di previsione dell' entrata e 6593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, e così ivi adeguato nel suo importo con la tabella << C >> (variazioni in aumento) allegata alla presente legge, si intende autorizzato per gli anni dal 1990 al 1994.
2. Il limite di impegno quinquennale di lire 10 milioni, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, iscritto sui capitoli 372 dello stato di previsione dell' entrata e 6592 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, e così ivi adeguato nel suo importo con la tabella << C >> (variazioni in diminuzione) allegata alla presente legge, si intende autorizzato per gli anni dal 1990 al 1994.
3. Le annualità successive al 1992 del limite di impegno di lire 399.340.000, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 12, primo comma, punto 2, della legge 29 maggio 1982, n. 308, ed iscritto per gli anni dal 1984 al 2003 con l' articolo 12, comma 1, della legge regionale 3 settembre 1984, n. 47, sui capitoli 563 dello stato di previsione dell' entrata e 6202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, verranno ridotte nella misura di lire 291.264.950 per ciascuno degli anni dal 1993 al 2003, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni dal 1990 al 1992 con la tabella << C >> (variazioni in diminuzione) allegata alla presente legge.
4. Le annualità successive al 1992 del limite di impegno di lire 89 milioni, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 12, primo comma, punto 2, della legge 29 maggio 1982, n. 308, ed iscritto per gli anni dal 1988 al 2007 con l' articolo 8, comma 3, della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, e con l' articolo 11, comma 1, della legge regionale 25 novembre 1988, n. 64, sui capitoli 563 dello stato di previsione dell' entrata e 6202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, verranno revocate per ciascuno degli anni dal 1993 al 2007, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni dal 1990 al 1992 con la tabella << C >> (variazioni in diminuzione) allegata alla presente legge.
5. Il limite di impegno di lire 400 milioni già iscritto, con decorrenza dall' anno 1988, sul capitolo 6465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 per le finalità di cui all' articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, come integrato dall' articolo 16 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, - in corrispondenza all' assegnazione disposta dallo Stato ai sensi degli articoli 14 e 16 della legge 1 agosto 1981, n. 423, ed iscritta sul capitolo 396 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati - si intende autorizzato per gli anni dal 1988 al 1992.
Art. 10
 Assunzione mutuo per il ripiano dei bilanci
delle USL.
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, nell' anno 1990, ai sensi dell' articolo 4, comma 2, lettera a, del decreto legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito con modificazioni nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, apposito mutuo di lire 44.704.582.000 per la parziale copertura delle maggiori spese sostenute dai presidi sanitari della regione per l' erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale negli anni 1987 e 1988 rispetto alle entrate conseguite.
Art. 11
 
1. Alla copertura della spesa di lire 110.846.514.051 - relativa all' anno 1990 - corrispondente alla somma della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella << B >> (art. 3 - lire 69.726.514.051) e delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il Titolo II, ad esclusione degli articoli 28, 30, comma 8, e 32, comma 1, e con gli articoli 54, 55, 56 e 58 (lire 41.120 milioni), si provvede:
a) per lire 76.493.014.051, con la disponibilità derivante dall' aumento del saldo finanziario, il cui ammontare viene aggiornato nell' importo specificato all' articolo 1, comma 1;
b) per lire 2.243 milioni, con le maggiori entrate previste dalla tabella << A >> (articolo 2);
c) per lire 3.710 milioni, mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 degli importi a fianco di ciascuno indicati:
1) capitolo 2391 - lire 300 milioni;
2) capitolo 2491 - lire 50 milioni;
3) capitolo 2772 - lire 300 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle foreste n. 59 del 21 febbraio 1990;
4) capitolo 2819 - lire 120 milioni;
5) capitolo 4781 - lire 150 milioni;
6) capitolo 4991 - lire 45 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 14 del 19 febbraio 1990;
7) capitolo 6588 - lire 300 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 13 del 19 gennaio 1990;
8) capitolo 6589 - lire 190 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 13 del 19 gennaio 1990;
9) capitolo 6602 - lire 1.000 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 132 del 22 febbraio 1990;
10) capitolo 6768 - lire 700 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 132 del 22 febbraio 1990;
11) capitolo 7204 - lire 530 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2 del 18 gennaio 1990;
12) capitolo 7348 - lire 25 milioni;
d) per lire 7.500 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 - Rubrica 28 - Partita n. 1, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 14/Rag. del 19 febbraio 1990;
e) per lire 8.500 milioni, mediante prelevamento di pari importo dell' apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 - Rubrica 28 - Partita 11;
f) per lire 500 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 - Rubrica 28 - Partita n. 9, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 14/Rag. del 19 febbraio 1990;
g) per lire 8.872 milioni, con le disponibilità derivanti dalle riduzioni di limiti d' impegno previste dalla tabella << E >> (articolo 6);
h) per lire 3.028.500.000, mediante le minori spese di cui all' articolo 53.

2. Alla copertura delle maggiori spese di lire 24.710 milioni per l' anno 1991, previste dagli articoli 12, 13, 14, comma 3, 23, 24, 25 commi 5 e 9, 29, 33, 36, 41, 42, 43, 54 e 58 si provvede:
a) per lire 3.765 milioni, con le disponibilità derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla tabella << B >> (articolo 3);
b) per lire 8.872 milioni, con le disponibilità derivanti dalle riduzioni di limiti d' impegno previste dalla tabella << E >> (articolo 6);
c) per lire 3.073 milioni, mediante le minori spese di cui all' articolo 53;
d) per lire 9.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 - Rubrica 28 - Partita 11.

3. Alla copertura delle maggiori spese di lire 23.710 milioni per l' anno 1992 previste dagli articoli 12, 13, 23, 24, 25, comma 5, 29, 33, 36, 41, 42, 43, 54 e 58 si provvede:
a) per lire 4.365.600.000, con le disponibilità derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla tabella << B >> (articolo 3);
b) per lire 6.045.400.000, con le disponibilità derivanti dalle riduzioni di limiti d' impegno previste dalla tabella << E >> (articolo 6);
c) per lire 4.799 milioni, mediante le minori spese di cui all' articolo 53;
d) per lire 8.500 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 - Rubrica 28 - Partita 11.