LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 luglio 1990, n. 29

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  10/07/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 55
 Autoservizi sostitutivi di linee ferroviarie
di interesse regionale
(programma 1.5.5.)
1. Per gli oneri derivanti dalla composizione, anche in via transattiva, delle controversie sorte tra l' Amministrazione regionale e le aziende pubbliche e private di trasporto, nel settore degli autoservizi sostitutivi di linee ferroviarie di interesse regionale, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1990.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.5. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione IX - il capitolo 3979 (1.1.148.2.09.18) con la denominazione << Oneri derivanti dalla composizione, anche in via transattiva, delle controversie sorte tra l' Amministrazione regionale e le aziende pubbliche e private di trasporto, nel settore degli autoservizi sostitutivi di linee ferroviarie di interesse regionale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 700 milioni per l' anno 1990.