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Indice:
L.R. n. 29/1990
TITOLO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
TITOLO II
CAPO I
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
CAPO II
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
CAPO III
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
CAPO IV
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
TITOLO III
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
TITOLO IV
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Leggi regionali
Legge regionale
9 luglio 1990
, n.
29
Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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TESTO VIGENTE
TESTO STORICO
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 10/07/1990, N. 084
Data di entrata in vigore:
10/07/1990
Materia:
110.07
-
Interventi e contributi plurisettoriali
170.04
-
Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 38
Interventi a favore di strutture consortili
(programma 3.2.1.)
1.
Per le finalità previste dall'
articolo 34 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30
, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1990.
2.
A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7287 (2.1.243.3.10.32) con la denominazione << Contributi a favore delle strutture consortili e di organismi di servizio alle imprese industriali e artigianali al fine di promuovere l' adeguamento all' evoluzione dei mercati e delle nuove tecnologie >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1990.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative