Art. 30
Finanziamenti straordinari all' ERSA
e alle cooperative agricole
(programmi 3.1.3, 3.1.6 e 3.1.7)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione Friuli - Venezia Giulia un finanziamento straordinario di lire 500 milioni per la realizzazione di investimenti nelle aziende agricole di proprietà regionale ed affidate in conduzione all' Ente medesimo.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6764 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 500 milioni per l' anno 1990.
7. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6763 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 200 milioni per l' anno 1990.
9. Il predetto onere di lire 1.100 milioni fa carico al capitolo 6477 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.100 milioni per l' anno 1990.
10. Al predetto onere di lire 1.100 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> dello stato di previsione precitato; detto importo corrisponde a parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 1989 o disimpegnate in conto residui su capitoli di spesa relativi ad interventi nelle zone terremotate, trasferite sul Fondo di solidarietà precitato ai sensi dell' articolo 22, primo e secondo comma, della
legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3048 del 12 marzo 1990.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 61, comma 4, L. R. 47/1991
2Integrata la disciplina del comma 3 da art. 61, comma 4, L. R. 47/1991 nel testo modificato da art. 138, comma 1, L. R. 4/1992
3Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4Comma 4 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
5Comma 5 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010