LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 luglio 1990, n. 29

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 25
 Interventi in materia di sport e tempo libero
di interesse regionale
(programma 2.4.4.)
1. Nell' ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di attività sportive e ricreative nonché di sviluppo della cultura dello sport e del tempo libero, così come individuate dall' articolo 36 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, è autorizzata, per le finalità previste dall' articolo 18 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, con esclusione degli interventi relativi all' equipaggiamento, la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1990.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII, il capitolo 6105 (1.1.162.2.08.09) con la denominazione << Contributi per il sostegno di enti, associazioni ed organismi di interesse regionale e di manifestazioni, convegni ed attività formativa di interesse regionale nei settori dello sport e del tempo libero >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1990.
3. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6105 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
4. Nel testo del comma 1 dell' articolo 37 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, la locuzione << , destinate al servizio di un bacino di utenza di livello provinciale e sovraprovinciale >> viene sostituita dalla locuzione << che rivestano interesse interprovinciale o regionale >>.
5. Nell' ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dal comma 1 dell' articolo 37 della predetta legge regionale n. 10/1988, così come modificato dal comma 4, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 500 milioni, per le finalità previste dall' articolo 5, primo comma, punto 1, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 43.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 6137 (2.1.232.5.08.09) con la denominazione << Contributi annui costanti a Provincie, Comuni, e Consorzi o Associazioni fra enti locali per la costruzione, l' ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché per l' acquisizione in proprietà di impianti inutilizzati o distratti dalla loro destinazione originaria, relativamente alle infrastrutture ed attrezzature di interesse regionale o interprovinciale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. Per le finalità previste dall' articolo 50, comma 14, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19 - ivi comprese la realizzazione delle pertinenze e dei prescritti parcheggi - l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria di lire 1.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
10. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
11. La sovvenzione prevista al comma 1 verrà concessa ed erogata con le modalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 2 luglio 1984, n. 24