Art. 16
Consorzi di bonifica
(programmi 0.7.1. e 3.1.1.)
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 963 (1.1.154.2.10.12) con la denominazione << Contributi straordinari a favore dei Consorzi per l' ufficio di economia e bonifica montana per la copertura delle passività >> e con lo stanziamento, in termini di competenza di lire 2.000 milioni per l' anno 1990.
3. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Cellina Meduna un contributo straordinario di lire 1.000 milioni ai fini del ripiano delle passività risultanti alla chiusura dell' esercizio 1989.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 6241 (1.1.154.2.10.10) con la denominazione << Contributo straordinario al Consorzio di bonifica Cellina Meduna per il ripiano delle passività >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
6. I Consorzi di cui all'
articolo 49 della legge regionale 3/1987 ed al comma 3 del presente articolo, sono tenuti a presentare dettagliata relazione a dimostrazione dell' avvenuto utilizzo del finanziamento di cui al comma 1 per le finalità ivi previste, entro i termini che verranno indicati nel provvedimento di impegno.