LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 luglio 1990, n. 29

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 13
 Edilizia rurale
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 89 - come modificato dall' articolo 32 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, e dall' articolo 34 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37 - e 94 - come modificato dall' articolo 38 della predetta legge regionale n. 37/1988 - della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 300 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
3. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3285 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.