LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 luglio 1990, n. 29

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO IV
 Interventi nei settori dell' industria, dell' artigianato
del commercio e del turismo
Art. 33
 Contributi sugli interessi per gli investimenti
delle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato con l' articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con l' articolo 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, sono autorizzati, a decorrere rispettivamente dall' anno 1990 e dall' anno 1991, due limiti di impegno di lire 4.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 4.000 milioni per l' anno 1990;
b) lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1999;
c) lire 4.000 milioni per l' anno 2.000.

3. L' onere complessivo di lire 20.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 34
 Costituzione del << Fondo rischi >> dell' Agenzia
per lo sviluppo economico della montagna
(programma 3.5.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 1.000 milioni per la costituzione di un fondo rischi gestito dall' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA, di cui all' articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, così come integrato dall' articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, per la concessione delle garanzie di cui alle lettere e) ed f) del predetto articolo 1 della legge regionale n. 36/1987.
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese d' investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - il capitolo 1564 (2.1.254.3.10.12) con la denominazione << Contributo a favore dell' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA per la costituzione di un fondo rischi >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
Art. 35
 Società di servizi per la cooperazione economica
con Paesi dell' Est europeo
(programma 3.5.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere azioni, sino ad un terzo del capitale sociale, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2458 del codice civile, della società di servizi, con sede in Trieste, promossa dalla SPI SpA, - Società di promozione industriale - del gruppo IRI, avente finalità di promozione imprenditoriale di fornitura di servizi e di assistenza tecnica per favorire la cooperazione economica con i Paesi dell' Est europeo.
2. Per le finalità del comma 1 l' Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere azioni della costituenda società sino all' importo di lire 100 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1990.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese d' investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - il capitolo 1565 (2.1.254.3.10.25) con la denominazione << Sottoscrizione di azioni della società di servizi con sede a Trieste promossa dalla SPI SpA avente finalità di promozione imprenditoriale, di fornitura di servizi ed assistenza tecnica per favorire la cooperazione economica con i Paesi dell' Est europeo >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1990.
Art. 36
 Aree attrezzate per insediamenti produttivi
(programma 0.1.4.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente per la zona industriale di Trieste un finanziamento di lire 1.000 milioni annui, per un periodo non superiore a dieci anni, per il completamento del raccordo ferroviario e di altre infrastrutture nel comprensorio industriale di Trieste.
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, il finanziamento ivi citato potrà essere utilizzato altresì a sollievo degli oneri finanziari connessi all' assunzione di un mutuo che l' Ente predetto assumerà.
2. Per le finalità previste dai commi 1 e 1 bis è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1999.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito, alla Rubrica n. 7 - programma 0.1.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 1218 (2.1.243.4.10.28) con la denominazione << Finanziamento all' Ente per la zona industriale di Trieste per l' assunzione dell' onere di ammortamento di un mutuo decennale per il completamento del raccordo ferroviario e delle infrastrutture nel comprensorio industriale di Trieste >> e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 91, comma 1, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
2Comma 1 bis aggiunto da art. 91, comma 1, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
3Parole sostituite al comma 2 da art. 91, comma 2, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
Art. 37
 Impianti idroelettrici
(programma 1.6.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai soggetti previsti dall' articolo 49 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, per una spesa di lire 880 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 880 milioni fa carico al capitolo 7205 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 880 milioni per l' anno 1990.
Art. 38
 Interventi a favore di strutture consortili
(programma 3.2.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 34 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1990.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7287 (2.1.243.3.10.32) con la denominazione << Contributi a favore delle strutture consortili e di organismi di servizio alle imprese industriali e artigianali al fine di promuovere l' adeguamento all' evoluzione dei mercati e delle nuove tecnologie >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1990.
Art. 39

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 40
 Contributi in conto capitale
sugli investimenti delle imprese artigiane
(programma 3.3.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata, relativamente al settore dell' artigianato, la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8042 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
Art. 41
 Realizzazione di centri commerciali
(programma 3.4.1.)
1. Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
Art. 42
 Interventi a favore delle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1.
Dopo l' articolo 19 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, viene inserito il seguente:
<< Art. 19 bis
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il settore commerciale nei territori delle Comunità montane della Carnia, Canal del Ferro - Val Canale, Gemonese, Valli del Torre, Valli del Natisone, Cellina - Meduna, Val d' Arzino, Val Cosa, Val Tramontina attraverso la concessione alle imprese commerciali - ivi compresi i pubblici esercizi e con esclusione delle imprese che operano nel settore della grande distribuzione, così come definito dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 - di contributi in conto capitale, fino alla misura massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, sulle spese di investimento per:
a) costruzione o acquisto e riattivazione di esercizi di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compreso l' eventuale onere per l' acquisizione delle aree;
b) ammodernamento o ristrutturazione degli esercizi commerciali preesistenti, con spesa superiore ai 50 milioni.

2. Agli interventi di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni.
3. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili, entro il limite delle quote delle spese non ammesse a finanziamento agevolato, con altri contributi in conto interessi ovvero in annualità previsti da leggi statali e regionali. >>.

2. Ai fini della concessione dei contributi di cui all' articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come inserito con il comma 1 del presente articolo, possono essere considerate ammissibili anche le spese per investimenti effettuati dalla imprese successivamente all' 1 gennaio 1990 e prima dell' entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità previste dall' articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come inserito con il comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 1992.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, con decorrenza dall' anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 26 - programma 3.4.2. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 8311 (2.1.243.3.10.25) con la denominazione << Contributi in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese commerciali ubicate nei territori di cui al comma 1 dell' articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, inserito con l' articolo 42 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
Art. 43
 Contributi pluriennali
a favore delle strutture turistiche
(programma 3.4.4.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 10 bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, come integrata dall' articolo 1 della legge regionale 11 gennaio 1983, n. 3, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1999.
3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 44
 Attività inerenti ai campionati
del mondo di calcio << Udine 90 >>
(programma 3.4.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 61 della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8361 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l' anno 1990.