CAPO I
Interventi nel settore del territorio
Art. 12
Edilizia convenzionata
(programma 1.4.1.)
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 600 milioni per l' anno 1990;
b) lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2009;
c) lire 600 milioni per l' anno 2010.
3. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2010 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 13
Edilizia rurale
(programma 1.4.1.)
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
3. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3285 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 14
Opere di viabilità di interesse regionale
(programmi 0.7.1. e 1.5.1.)
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3710 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
3. Per le finalità previste dall'
articolo 26 bis della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come inserito dall'
articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana della Carnia un finanziamento straordinario per il completamento delle opere di viabilità forestale realizzate, anche parzialmente, anteriormente al 31 dicembre 1988. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l' anno 1990 e lire 500 milioni per l' anno 1991.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990 - 1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 993 (2.1.234.3.10.11) con la denominazione << Finanziamento straordinario alla Comunità montana della Carnia per il completamento di opere di viabilità forestale realizzate, anche parzialmente, anteriormente al 31 dicembre 1988 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 800 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per l' anno 1990 e lire 500 milioni per l' anno 1991.
Art. 15
Finanziamento straordinario ai Comuni
(programma 1.4.3)
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 3393 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990 - 1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni per l' anno 1990.
Art. 16
Consorzi di bonifica
(programmi 0.7.1. e 3.1.1.)
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 963 (1.1.154.2.10.12) con la denominazione << Contributi straordinari a favore dei Consorzi per l' ufficio di economia e bonifica montana per la copertura delle passività >> e con lo stanziamento, in termini di competenza di lire 2.000 milioni per l' anno 1990.
3. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Cellina Meduna un contributo straordinario di lire 1.000 milioni ai fini del ripiano delle passività risultanti alla chiusura dell' esercizio 1989.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 6241 (1.1.154.2.10.10) con la denominazione << Contributo straordinario al Consorzio di bonifica Cellina Meduna per il ripiano delle passività >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
6. I Consorzi di cui all'
articolo 49 della legge regionale 3/1987 ed al comma 3 del presente articolo, sono tenuti a presentare dettagliata relazione a dimostrazione dell' avvenuto utilizzo del finanziamento di cui al comma 1 per le finalità ivi previste, entro i termini che verranno indicati nel provvedimento di impegno.