LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 luglio 1990, n. 29

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO II
 NORME AUTORIZZATIVE DI NUOVE
O MAGGIORI SPESE
CAPO I
 Interventi nel settore del territorio
Art. 12
 Edilizia convenzionata
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 85 e 94 - come modificato dall' articolo 38 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37 - della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1990 e dall' anno 1991, due limiti d' impegno di lire 600 milioni ciascuno.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 600 milioni per l' anno 1990;
b) lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2009;
c) lire 600 milioni per l' anno 2010.

3. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2010 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 13
 Edilizia rurale
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 89 - come modificato dall' articolo 32 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, e dall' articolo 34 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37 - e 94 - come modificato dall' articolo 38 della predetta legge regionale n. 37/1988 - della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 300 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
3. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3285 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 14
 Opere di viabilità di interesse regionale
(programmi 0.7.1. e 1.5.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 11, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, limitatamente all' esecuzione delle opere viarie per le quali sia stato approvato il progetto esecutivo anteriormente al 31 dicembre 1988, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3710 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
3. Per le finalità previste dall' articolo 26 bis della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come inserito dall' articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana della Carnia un finanziamento straordinario per il completamento delle opere di viabilità forestale realizzate, anche parzialmente, anteriormente al 31 dicembre 1988. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l' anno 1990 e lire 500 milioni per l' anno 1991.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990 - 1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 993 (2.1.234.3.10.11) con la denominazione << Finanziamento straordinario alla Comunità montana della Carnia per il completamento di opere di viabilità forestale realizzate, anche parzialmente, anteriormente al 31 dicembre 1988 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 800 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per l' anno 1990 e lire 500 milioni per l' anno 1991.
Art. 15
 Finanziamento straordinario ai Comuni
(programma 1.4.3)
1. Per le finalità previste dall' articolo 74, comma 7, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 3393 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990 - 1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni per l' anno 1990.
Art. 16
 Consorzi di bonifica
(programmi 0.7.1. e 3.1.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 49 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, relativamente al ripiano delle passività risultanti alla chiusura dell' esercizio 1989, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1990.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 963 (1.1.154.2.10.12) con la denominazione << Contributi straordinari a favore dei Consorzi per l' ufficio di economia e bonifica montana per la copertura delle passività >> e con lo stanziamento, in termini di competenza di lire 2.000 milioni per l' anno 1990.
3. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Cellina Meduna un contributo straordinario di lire 1.000 milioni ai fini del ripiano delle passività risultanti alla chiusura dell' esercizio 1989.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 6241 (1.1.154.2.10.10) con la denominazione << Contributo straordinario al Consorzio di bonifica Cellina Meduna per il ripiano delle passività >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
6. I Consorzi di cui all' articolo 49 della legge regionale 3/1987 ed al comma 3 del presente articolo, sono tenuti a presentare dettagliata relazione a dimostrazione dell' avvenuto utilizzo del finanziamento di cui al comma 1 per le finalità ivi previste, entro i termini che verranno indicati nel provvedimento di impegno.
CAPO II
 Interventi nei settori dei servizi sociali
Art. 17
 Strutture assistenziali per anziani
(programma 2.2.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente alle strutture specificatamente destinate all' assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 4846 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 400 milioni per l' anno 1990.
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 71, L. R. 1/2007
Art. 19
 Finanziamenti straordinari ai Comuni
per l' erogazione di assegni assistenziali integrativi
(programma 2.2.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari ai Comuni per il pagamento agli interessati degli assegni integrativi mensili già previsti dall' articolo 21 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43, purché maturati entro il 31 dicembre 1986 e non ancora corrisposti, ovvero a rimborsare ai Comuni medesimi le somme da questi anticipate per le medesime finalità.
2. I finanziamenti e i rimborsi previsti al comma 1 saranno concessi su presentazione di un prospetto dimostrativo delle spese sostenute o da sostenere da parte dei Comuni interessati, corredato dall' elenco dei beneficiari.
3. Per le finalità previste al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni per l' anno 1990.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 4760 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione << Finanziamenti straordinari e rimborsi ai Comuni per le spese necessarie alla liquidazione degli assegni integrativi a invalidi civili, ciechi e sordomuti >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.100 milioni per l' anno 1990.
Art. 20
 Finanziamenti straordinari per la gestione
di servizi socio - assistenziali
(programmi 2.2.1. e 2.2.4.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti previsti dall' articolo 30, comma 7, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, finanziamenti straordinari al fine di contribuire al ripiano dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1989.
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1990.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 4761 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione << Finanziamento straordinario agli enti previsti dall' articolo 30, comma 7, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, per la copertura dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1989 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1990.
4. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi previsti dall' articolo 42 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, finanziamenti straordinari al fine di contribuire al ripiano dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1989.
5. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2000 milioni per l' anno 1990.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.4. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 4969 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione << Finanziamento straordinario ai Consorzi previsti dall' articolo 42 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, per la copertura dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1989 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' anno 1990.
7. I finanziamenti previsti dai commi 1 e 4 saranno concessi su presentazione, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda, corredata da copia del bilancio da cui risulti il disavanzo, alla Direzione regionale dell' assistenza sociale.
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 2, L. R. 46/1990
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 92, comma 1, L. R. 4/1991
3Articolo abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005
Art. 22
 Opere universitarie
(programma 2.3.2.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per il funzionamento delle Opere universitarie, di cui all' articolo 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, relative alle Università degli studi di Trieste e di Udine, divenute enti dipendenti dalla Regione ai sensi del comma 2 dell' articolo 1 della DPR 19 marzo 1990, n. 70, in attesa dell' emanazione del provvedimento legislativo regionale ivi previsto.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 potranno essere concessi ed erogati in un' unica soluzione ed in via anticipata.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni nell' anno 1990.
4. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituto - alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VI - il capitolo 5222 (2.1.155.2.06.06) con la denominazione << Finanziamenti per il funzionamento delle Opere universitarie della Regione >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per l' anno 1990.
5. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5222 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Art. 23
 Attività teatrali
(programma 2.4.3.)
1. In considerazione della funzione svolta dall' Ente autonomo del Teatro stabile di prosa del Friuli - Venezia Giulia quale organismo primario di produzione teatrale ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, ed in relazione alla necessità dell' Ente medesimo di ricorrere al mercato finanziario per il ripiano dei disavanzi di bilancio pregressi, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere allo stesso un contributo annuo per quindici anni, nella misura di lire 250 milioni annui.
2. Il contributo sarà concesso all' atto della presentazione della domanda, corredata dalla deliberazione esecutiva con cui l' Ente dispone l' assunzione del mutuo e dell' atto di adesione dell' istituto mutuante. L' erogazione della prima annualità del contributo precitato sarà disposta all' atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
3. A tal fine è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 250 milioni.
4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2004.
5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 7 - programma 0.1.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - il capitolo 1217 (2.1.242.5.06.06) con la denominazione << Contributo quindicennale all' Ente autonomo del Teatro stabile di prosa del Friuli - Venezia Giulia per il ripiano dei disavanzi di bilancio pregressi >> e con lo stanziamento complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2004 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 24
 Istituzioni culturali e scientifiche
(programmi 2.3.2. e 0.5.2.)
1. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
(5)
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VI - il capitolo 5221 (2.1.158.2.06.04) con la denominazione << Contributi al Consorzio MIB per l' istituzione dei corsi Master international business >> con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 450 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
5. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5221 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
6. 
( ABROGATO )
(1)
7. 
( ABROGATO )
(2)
8. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 10 - programma 0.5.2. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione XI - il capitolo 2003 (2.1.162.2.08.29) con la denominazione: << Sovvenzione annua all' Ecoistituto del Friuli - Venezia Giulia di Trieste per lo svolgimento delle attività istituzionali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
10. Ai sensi dell' articolo 2, comma 1 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 2003 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1Comma 6 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
2Comma 7 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
3Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 8, L. R. 18/2000
4Comma 1 abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 33/2015
5Comma 2 abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 33/2015
Art. 25
 Interventi in materia di sport e tempo libero
di interesse regionale
(programma 2.4.4.)
1. Nell' ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di attività sportive e ricreative nonché di sviluppo della cultura dello sport e del tempo libero, così come individuate dall' articolo 36 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, è autorizzata, per le finalità previste dall' articolo 18 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, con esclusione degli interventi relativi all' equipaggiamento, la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1990.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII, il capitolo 6105 (1.1.162.2.08.09) con la denominazione << Contributi per il sostegno di enti, associazioni ed organismi di interesse regionale e di manifestazioni, convegni ed attività formativa di interesse regionale nei settori dello sport e del tempo libero >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1990.
3. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6105 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
4. Nel testo del comma 1 dell' articolo 37 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, la locuzione << , destinate al servizio di un bacino di utenza di livello provinciale e sovraprovinciale >> viene sostituita dalla locuzione << che rivestano interesse interprovinciale o regionale >>.
5. Nell' ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dal comma 1 dell' articolo 37 della predetta legge regionale n. 10/1988, così come modificato dal comma 4, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 500 milioni, per le finalità previste dall' articolo 5, primo comma, punto 1, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 43.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 6137 (2.1.232.5.08.09) con la denominazione << Contributi annui costanti a Provincie, Comuni, e Consorzi o Associazioni fra enti locali per la costruzione, l' ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché per l' acquisizione in proprietà di impianti inutilizzati o distratti dalla loro destinazione originaria, relativamente alle infrastrutture ed attrezzature di interesse regionale o interprovinciale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. Per le finalità previste dall' articolo 50, comma 14, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19 - ivi comprese la realizzazione delle pertinenze e dei prescritti parcheggi - l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria di lire 1.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
10. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
11. La sovvenzione prevista al comma 1 verrà concessa ed erogata con le modalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 2 luglio 1984, n. 24
Art. 26
 Trasporti speciali e straordinari
(programma 1.5.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 60 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3974 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 200 milioni per l' anno 1990.
CAPO III
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 27
 Sostegno agli imprenditori agricoli
(programma 3.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 8, comma 1, della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19 è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 6330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990 - 1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 350 milioni per l' anno 1990.
Art. 28
 Inserimento giovani in agricoltura
(programma 3.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 500 milioni per l' anno 1990.
3. Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante storno, di pari importo - corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi degli articoli 6 e 11, settimo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 22 del 1 febbraio 1990 -, dal capitolo 6333 dello stato di previsione precitato.
Art. 29
 Concorso negli interessi
sui prestiti di esercizio
(programma 3.1.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, come integrato dall' articolo 16 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 200 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1994.
3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 6467 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 30
 Finanziamenti straordinari all' ERSA
e alle cooperative agricole
(programmi 3.1.3, 3.1.6 e 3.1.7)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione Friuli - Venezia Giulia un finanziamento straordinario di lire 500 milioni per la realizzazione di investimenti nelle aziende agricole di proprietà regionale ed affidate in conduzione all' Ente medesimo.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6764 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 500 milioni per l' anno 1990.
3. 
( ABROGATO )
4. 
( ABROGATO )
(4)
5. 
( ABROGATO )
(5)
6. Per le finalità previste dall' articolo 37, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1990.
7. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6763 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 200 milioni per l' anno 1990.
8. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma 6, della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 49, è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni per l' anno 1990.
9. Il predetto onere di lire 1.100 milioni fa carico al capitolo 6477 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.100 milioni per l' anno 1990.
10. Al predetto onere di lire 1.100 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> dello stato di previsione precitato; detto importo corrisponde a parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 1989 o disimpegnate in conto residui su capitoli di spesa relativi ad interventi nelle zone terremotate, trasferite sul Fondo di solidarietà precitato ai sensi dell' articolo 22, primo e secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3048 del 12 marzo 1990.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 61, comma 4, L. R. 47/1991
2Integrata la disciplina del comma 3 da art. 61, comma 4, L. R. 47/1991 nel testo modificato da art. 138, comma 1, L. R. 4/1992
3Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4Comma 4 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
5Comma 5 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 31
 Sostegno ai consorzi apistici
(programma 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, è autorizzata la spesa di lire 65 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 65 milioni fa carico al capitolo 6759 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 65 milioni per l' anno 1990.
Art. 32
 Difesa fitopatologica
(programma 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 4, commi 1 e 2, lettera a), della legge 8 novembre 1986, n. 752, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 6766 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 100 milioni per l' anno 1990.
3. Al predetto onere di lire 100 milioni si provvede mediante storno, di pari importo - corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi degli articoli 6 e 11, settimo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 22 del 1 febbraio 1990-, dal capitolo 6714 dello stato di previsione precitato.
4. 
( ABROGATO )
(1)
5. 
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 4 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2Comma 5 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
 Interventi nei settori dell' industria, dell' artigianato
del commercio e del turismo
Art. 33
 Contributi sugli interessi per gli investimenti
delle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato con l' articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con l' articolo 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, sono autorizzati, a decorrere rispettivamente dall' anno 1990 e dall' anno 1991, due limiti di impegno di lire 4.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 4.000 milioni per l' anno 1990;
b) lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1999;
c) lire 4.000 milioni per l' anno 2.000.

3. L' onere complessivo di lire 20.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 34
 Costituzione del << Fondo rischi >> dell' Agenzia
per lo sviluppo economico della montagna
(programma 3.5.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 1.000 milioni per la costituzione di un fondo rischi gestito dall' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA, di cui all' articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, così come integrato dall' articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, per la concessione delle garanzie di cui alle lettere e) ed f) del predetto articolo 1 della legge regionale n. 36/1987.
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese d' investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - il capitolo 1564 (2.1.254.3.10.12) con la denominazione << Contributo a favore dell' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA per la costituzione di un fondo rischi >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
Art. 35
 Società di servizi per la cooperazione economica
con Paesi dell' Est europeo
(programma 3.5.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere azioni, sino ad un terzo del capitale sociale, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2458 del codice civile, della società di servizi, con sede in Trieste, promossa dalla SPI SpA, - Società di promozione industriale - del gruppo IRI, avente finalità di promozione imprenditoriale di fornitura di servizi e di assistenza tecnica per favorire la cooperazione economica con i Paesi dell' Est europeo.
2. Per le finalità del comma 1 l' Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere azioni della costituenda società sino all' importo di lire 100 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1990.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese d' investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - il capitolo 1565 (2.1.254.3.10.25) con la denominazione << Sottoscrizione di azioni della società di servizi con sede a Trieste promossa dalla SPI SpA avente finalità di promozione imprenditoriale, di fornitura di servizi ed assistenza tecnica per favorire la cooperazione economica con i Paesi dell' Est europeo >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1990.
Art. 36
 Aree attrezzate per insediamenti produttivi
(programma 0.1.4.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente per la zona industriale di Trieste un finanziamento di lire 1.000 milioni annui, per un periodo non superiore a dieci anni, per il completamento del raccordo ferroviario e di altre infrastrutture nel comprensorio industriale di Trieste.
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, il finanziamento ivi citato potrà essere utilizzato altresì a sollievo degli oneri finanziari connessi all' assunzione di un mutuo che l' Ente predetto assumerà.
2. Per le finalità previste dai commi 1 e 1 bis è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1999.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito, alla Rubrica n. 7 - programma 0.1.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 1218 (2.1.243.4.10.28) con la denominazione << Finanziamento all' Ente per la zona industriale di Trieste per l' assunzione dell' onere di ammortamento di un mutuo decennale per il completamento del raccordo ferroviario e delle infrastrutture nel comprensorio industriale di Trieste >> e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 91, comma 1, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
2Comma 1 bis aggiunto da art. 91, comma 1, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
3Parole sostituite al comma 2 da art. 91, comma 2, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
Art. 37
 Impianti idroelettrici
(programma 1.6.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai soggetti previsti dall' articolo 49 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, per una spesa di lire 880 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 880 milioni fa carico al capitolo 7205 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 880 milioni per l' anno 1990.
Art. 38
 Interventi a favore di strutture consortili
(programma 3.2.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 34 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1990.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7287 (2.1.243.3.10.32) con la denominazione << Contributi a favore delle strutture consortili e di organismi di servizio alle imprese industriali e artigianali al fine di promuovere l' adeguamento all' evoluzione dei mercati e delle nuove tecnologie >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1990.
Art. 39

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 40
 Contributi in conto capitale
sugli investimenti delle imprese artigiane
(programma 3.3.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata, relativamente al settore dell' artigianato, la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8042 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
Art. 41
 Realizzazione di centri commerciali
(programma 3.4.1.)
1. Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
Art. 42
 Interventi a favore delle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1.
Dopo l' articolo 19 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, viene inserito il seguente:
<< Art. 19 bis
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il settore commerciale nei territori delle Comunità montane della Carnia, Canal del Ferro - Val Canale, Gemonese, Valli del Torre, Valli del Natisone, Cellina - Meduna, Val d' Arzino, Val Cosa, Val Tramontina attraverso la concessione alle imprese commerciali - ivi compresi i pubblici esercizi e con esclusione delle imprese che operano nel settore della grande distribuzione, così come definito dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 - di contributi in conto capitale, fino alla misura massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, sulle spese di investimento per:
a) costruzione o acquisto e riattivazione di esercizi di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compreso l' eventuale onere per l' acquisizione delle aree;
b) ammodernamento o ristrutturazione degli esercizi commerciali preesistenti, con spesa superiore ai 50 milioni.

2. Agli interventi di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni.
3. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili, entro il limite delle quote delle spese non ammesse a finanziamento agevolato, con altri contributi in conto interessi ovvero in annualità previsti da leggi statali e regionali. >>.

2. Ai fini della concessione dei contributi di cui all' articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come inserito con il comma 1 del presente articolo, possono essere considerate ammissibili anche le spese per investimenti effettuati dalla imprese successivamente all' 1 gennaio 1990 e prima dell' entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità previste dall' articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come inserito con il comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 1992.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, con decorrenza dall' anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 26 - programma 3.4.2. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 8311 (2.1.243.3.10.25) con la denominazione << Contributi in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese commerciali ubicate nei territori di cui al comma 1 dell' articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, inserito con l' articolo 42 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
Art. 43
 Contributi pluriennali
a favore delle strutture turistiche
(programma 3.4.4.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 10 bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, come integrata dall' articolo 1 della legge regionale 11 gennaio 1983, n. 3, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1999.
3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 44
 Attività inerenti ai campionati
del mondo di calcio << Udine 90 >>
(programma 3.4.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 61 della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8361 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l' anno 1990.