LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 luglio 1990, n. 29

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 63
 Modifica dell' articolo 34
della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2
1.
Il comma 7 dell' articolo 34 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, come integrato dall' articolo 96 della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, viene sostituito dai seguenti:
<< 7. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti locali e agli istituti autonomi per le case popolari contributi annui costanti, pari al 10 per cento della spesa ammissibile, per un periodo non superiore ad anni 20, per la costruzione, la ristrutturazione e la sistemazione di edifici destinati o da destinarsi a sedi dell' Arma dei Carabinieri o di altri corpi di polizia.
7 bis. Gli Enti beneficiari dei contributi di cui al comma 7 hanno l' obbligo di mantenere la destinazione dell' immobile per le finalità predette per un tempo non inferiore alla durata del periodo contributivo. >>.

2. In relazione al disposto del comma 1, la denominazione del capitolo 3389 viene sostituita dalla seguente: << Contributi annui costanti agli Enti locali ed agli IACP per la costruzione, la ristrutturazione e la sistemazione di edifici destinati o da destinarsi a sedi dell' Arma dei Carabinieri o di altri corpi di polizia. >>.