LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 luglio 1990, n. 29

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 61
 Modifica dell' articolo 3
della legge regionale 2 maggio 1988, n. 25
1. Nel testo dell' articolo 3 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 25:
a) Il comma 3 viene sostituito dal seguente: << 3. Qualora gli Enti beneficiari non provvedano ad eliminare le ragioni della sospensione dell' erogazione dei contributi regionali, di cui al comma 2, entro il 31 dicembre 1990, l' Amministrazione regionale e le Amministrazioni provinciali delegate a norma dell' articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1966, n. 23, come sostituito dall' articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1971, n. 36, sono autorizzate a provvedere alla revoca dei contributi medesimi. >>;<< 4. Rimangono sospesi sino al termine del 31 dicembre 1990 gli effetti dei provvedimenti di revoca dell' Amministrazione regionale e delle Amministrazioni provinciali delegate, già intervenuti ai sensi del sostituito comma 3 dell' articolo 3 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 25. >>.