LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 luglio 1990, n. 29

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 60
 Contributi ad istituzioni culturali
1. Per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 39, commi 3 e 5, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, e dell' articolo 53, commi 18, 22 e 24, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, si applicano le modalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1986, n. 12.
2. Per la concessione del contributo previsto dall' articolo 53, comma 15, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, si applicano le disposizioni degli articoli 28 e 29 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68.
3. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 38, comma 1, lettera b), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.