LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 luglio 1990, n. 29

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 58
 Sedi regionali
(programma 0.1.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, così come integrato dall' articolo 53 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, dall' articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 e dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1975, n. 69, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1999.
2. L' onere complessivo di lire 30.000 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di pari importo.
3. Gli oneri relativi agli anni dal 1993 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.