LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 luglio 1990, n. 29

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 56
 Convenzione con l' Agenzia
per lo sviluppo della montagna
(programma 3.2.1.)
1. Per far fronte agli oneri derivanti all' Amministrazione regionale dalla stipulazione della convenzione con l' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna prevista dall' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, è autorizzata la spesa di lire 25 milioni per l' anno 1990.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 7255 (2.1.163.2.10.28) con la denominazione << Rimborso all' Agenzia per lo sviluppo della montagna di spese derivanti dallo svolgimento dei compiti affidati in attuazione della convenzione prevista dall' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 25 milioni per l' anno 1990.
3. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 7255 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti