LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 luglio 1990, n. 29

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 34
 Costituzione del << Fondo rischi >> dell' Agenzia
per lo sviluppo economico della montagna
(programma 3.5.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 1.000 milioni per la costituzione di un fondo rischi gestito dall' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA, di cui all' articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, così come integrato dall' articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, per la concessione delle garanzie di cui alle lettere e) ed f) del predetto articolo 1 della legge regionale n. 36/1987.
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese d' investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - il capitolo 1564 (2.1.254.3.10.12) con la denominazione << Contributo a favore dell' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA per la costituzione di un fondo rischi >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.