LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 giugno 1990, n. 25

Interventi regionali per favorire la realizzazione dell' interporto di Cervignano, del centro merci polifunzionale di Udine e lo sviluppo dell' intermodalità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/06/1990
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 7
 
1. Per le finalità previste dal comma 4 dell' articolo 31 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, così come sostituito dal comma 2 dell' articolo 2, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1990.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese d' investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - il capitolo 1562 (2.1.251.3.10.18) con la denominazione << Sottoscrizione di azioni della costituenda società per azioni per la progettazione, la realizzazione e la gestione dell' interporto di Cervignano del Friuli >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 2.000 milioni per l' anno 1990.
3. Al predetto onere di lire 2.000 milioni in termini di competenza si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 6 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
4. Sul precitato capitolo 1562 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.