LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 giugno 1990, n. 25

Interventi regionali per favorire la realizzazione dell' interporto di Cervignano, del centro merci polifunzionale di Udine e lo sviluppo dell' intermodalità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  26/06/1990
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 5
 
1. Nel quadro degli interventi diretti all' attuazione del Piano regionale integrato dei trasporti e, in particolare, alla realizzazione dell' autoporto di Udine, centro merci polifunzionale, a servizio della commercializzazione delle merci e dei rapporti di import - export, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine contributi fino al 100% della spesa necessaria limitatamente all' acquisizione delle aree e all' infrastrutturazione delle stesse.
2. Sono ammesse a contributo anche le spese già sostenute, prima dell' entrata in vigore della presente legge, per l' acquisizione dei terreni necessari per la realizzazione dell' autoporto e per la loro urbanizzazione.
3. Le modalità di quantificazione, concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al presente articolo sono quelle previste dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 3 da art. 43, comma 1, L. R. 13/1998