LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 giugno 1990, n. 25

Interventi regionali per favorire la realizzazione dell' interporto di Cervignano, del centro merci polifunzionale di Udine e lo sviluppo dell' intermodalità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/06/1990
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 3
 
1. Per favorire la realizzazione dell' interporto di Cervignano l' Amministrazione regionale, sentiti la Provincia ed i Comuni interessati, adotta, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, per le aree interessate dell' interporto stesso, nonché per le infrastrutture ad esso collegate, un Piano particolareggiato di iniziativa regionale, ai sensi ed agli effetti dell' articolo 10 quinquies della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, come aggiunto dall' articolo 9 della legge regionale 17 luglio 1972, n. 30, sulla base delle indicazioni contenute nel progetto mirato di cui all' articolo 31, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22.
2. Sul progetto di Piano particolareggiato la Provincia ed i Comuni interessati esprimono il loro parere entro trenta giorni; scaduto tale termine il parere si intende reso in senso favorevole.
3. Il progetto di Piano particolareggiato è deliberato dalla Giunta regionale, anche in assenza delle determinazioni di cui alla lettera d) dell' articolo 10 bis della legge regionale n. 23 del 1968, come aggiunto dall' articolo 9 della legge regionale 17 luglio 1972, n. 30, e anche in variante alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati; a decorrere dalla data di detta deliberazione trovano applicazione le misure di salvaguardia disciplinate dalla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Riguardo ai contenuti ed agli elementi del Piano particolareggiato si osservano le disposizioni degli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 23 del 1968.
5. Il Piano particolareggiato è depositato, per dieci giorni consecutivi, presso gli uffici dell' Amministrazione regionale e presso quelli della Provincia e dei Comuni interessati, previo avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della regione e sulla stampa locale.
6. Chiunque può prendere visione del Piano in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni all' Amministrazione regionale entro i dieci giorni successivi alla scadenza del deposito.
7. Qualora la Giunta regionale, esaminate le osservazioni, deliberi di modificare il Piano, le variazioni sono apportate con il procedimento previsto dai precedenti commi, ma i termini sono ridotti alla metà.
8. Ulteriori osservazioni possono essere presentate solo in quanto attinenti alle parti variate. Sulla pronuncia giuntale, relativa alle medesime, non sono ammesse altre osservazioni.
9. Il Piano particolareggiato è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, sentito il parere del Comitato tecnico regionale - Sezioni I e II.
10. Il decreto di approvazione costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici vigenti nei territori interessati.
11. Avviso per estratto del decreto di approvazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.