LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 1990, n. 11

Provvedimenti urgenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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CAPO II
 Accesso alla qualifica di dirigente
Art. 2
1. In via eccezionale e transitoria, l' accesso alla qualifica di dirigente per le decorrenze 1 luglio 1983, 1 gennaio 1985 e per quella relativa alla data di entrata in vigore della presente legge, avviene mediante scrutinio per merito comparativo secondo le modalità di cui al presente Capo, nonché secondo la vigente normativa regionale in quanto applicabile.
2. I posti disponibili per l' accesso alla qualifica di dirigente per gli anni 1986, 1987, 1988 e 1989 vengono attribuiti mediante inquadramento del personale in servizio che eserciti da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un provvedimento formale dell' Amministrazione regionale, le funzioni di sostituto di direttore di Servizio privo di titolare ovvero le funzioni di sostituto di dirigente di staff privo di titolare; vengono altresì attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo, con decorrenza 1 gennaio 1989 e secondo le modalità previste al comma 1, i posti rimasti disponibili a seguito degli inquadramenti di cui al presente comma.
3. Gli inquadramenti di cui al comma 2 avvengono, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del personale, con effetto, ai fini giuridici ed economici, dalla data di decorrenza dell' incarico e sono disposti a domanda dell' interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie relative agli scrutini per merito comparativo per le decorrenze 1 luglio 1983 e 1 gennaio 1985.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 47/1990
2La menzione di dirigente di staff si intende riferita agli incarichi di funzioni dirigenziali di cui agli articoli 53 e 54 della L.R. 18/96, come previsto dall' articolo 55 della medesima L.R. 18/96.
Art. 3
 
1. In base a quanto disposto dalla normativa regionale vigente risultano disponibili nei singoli profili professionali della qualifica funzionale di dirigente i seguenti posti, che vengono attribuiti secondo quanto disposto dall' articolo 2:
1.7.831.1.851.1.861.1.871.1.881.1.89*
dir.giur.amm.leg.
dir.progr.stat.1147575850
dir.fin.cont.ec.
dir.agronomo111--32
dir.isp.forestale1--1-32
dir.urbanista
dir.ingegnere1-21168
dir.geologo
dir.medico------1
dir.veterinario--1----

* Data di entrata in vigore della presente legge

2. I posti disponibili nella qualifica di dirigente con decorrenza 1° gennaio 1990, vengono attributi mediante scrutinio per merito comparativo, secondo le modalità previste dall' articolo 2, comma 1, con decorrenza dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
 
1. Gli scrutini per merito comparativo di cui all' articolo 2, vengono effettuati, in via esclusiva, dal Consiglio di amministrazione del personale.
2. Sulla base della relazione, di cui all' articolo 6, del Direttore regionale, del Direttore dell' Ente o del Direttore del Servizio autonomo competente il Consiglio di amministrazione del personale attribuisce a ciascun elemento parametrale uno dei seguenti giudizi sintetici: ottimo, elevato, buono, sufficiente, scarso; attribuisce altresì un punteggio definitivo alla relazione stessa, secondo quanto previsto dall' articolo 7, nonché agli altri titoli valutabili.
3. Il Consiglio di amministrazione del personale esamina, ai fini delle promozioni, i seguenti titoli valutabili per un totale massimo complessivo di punti 52:
a) anzianità effettiva di ruolo nella qualifica di funzionario, superiore a due anni, valutabile fino ad un massimo di 5 anni. (Punti 0,60 per ogni anno e punti 0,05 per ogni mese intero, fino ad un massimo di punti 3);
b) anzianità effettiva di ruolo nella qualifica di funzionario ovvero di consigliere, valutabile fino ad una massimo globale di ulteriori 5 anni. (Punti 0,20 per ogni anno e punti 0,016 per ogni mese intero, fino ad un massimo di punti 1);
c) possesso del diploma di laurea attinente al profilo professionale di accesso. (Punti 3);
d) relazione di cui all' articolo 6. (Fino ad un massimo di punti 35);
e) idoneità conseguita in concorsi per esami e per titoli ed esami presso l' Amministrazione regionale per posti di qualifica dirigenziale e di profilo professionale omogeneo a quello cui si accede. (Fino ad un massimo di punti 3);
f) funzioni superiori di qualifica dirigenziale formalmente attribuite, con gradualità di punteggio conformemente alla durata del relativo incarico, comunque superiore ai sessanta giorni consecutivi nell' arco dell' anno. (Fino ad un massimo di punti 5);
g) superamento di esami professionali di Stato, di corsi universitari post - laurea con esame finale, in materie di tipo attinente e/o omogeneo alle mansioni proprie del profilo professionale cui si accede e qualora non siano già previsti quali requisiti per l' accesso al profilo professionale medesimo, (fino ad un massimo di punti 2 e di punto 0,50 per ciascun titolo).

Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 1, L. R. 13/1990
2Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 1, L. R. 13/1990
3Comma 1 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 47/1990
4Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 1, L. R. 47/1990
5Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 1, L. R. 47/1990
Art. 5
 
1. Tutti i requisiti richiesti nonché i titoli valutabili - salvo quanto previsto per la relazione dell' articolo 6 - devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell' anno precedente a quello per il quale è indetto lo scrutinio; per lo scrutinio con decorrenza 1 luglio 1983 i requisiti ed i titoli devono essere posseduti alla data del 30 giugno 1983.
Art. 6
 
1. Tra i titoli valutabili va ricompresa una relazione redatta dal Direttore regionale, dal Direttore dell' Ente o dal Direttore del Servizio autonomo competente e riferentesi alla quantità ed alla qualità del Servizio svolto dal funzionario per un periodo complessivo di un anno calcolato dalla data di richiesta della relazione di cui all' articolo 8.
2. Per Direttore regionale, Direttore dell' Ente o Direttore del Servizio autonomo competente a redigere la relazione si intende quello che, alla data di entrata in vigore della presente legge, diriga la Direzione regionale, l' Ente od il Servizio autonomo cui il funzionario risulta assegnato. Qualora competente a redigere la relazione sia un funzionario che sostituisce, ai sensi del combinato disposto dell' articolo 23 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e dell' articolo 6 della legge regionale 24 giugno 1985, n. 26, il Direttore di Servizio autonomi, la relazione stessa verrà predisposta dal Direttore regionale dell' organizzazione e del personale.
3. Qualora la relazione del Direttore regionale, Direttore dell' Ente o Direttore del Servizio autonomo competente non possa riferirsi per intero al periodo indicato al comma 1, dovrà tenersi conto degli elementi forniti dai Direttori regionali, degli Enti o dei Servizi autonomi che abbiano diretto le strutture organizzative presso le quali il funzionario abbia prestato servizio nel periodo preso in considerazione.
4. Qualora la relazione riguardi funzionari che, per almeno la metà del periodo indicato al comma 1, si siano trovati in posizione di comando presso altre Amministrazioni od Enti di cui all' articolo 46, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ovvero assenti per congedo od aspettativa, la relazione stessa verrà redatta dal Direttore regionale dell' organizzazione e del personale, sulla base degli elementi in possesso.
5. Qualora il Consiglio di amministrazione del personale di cui all' articolo 4 lo richieda, la relazione potrà essere integrata da ulteriori elementi di informazione forniti dal Direttore regionale dell' organizzazione e del personale.
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 10, comma 1, L. R. 47/1990
2Comma 2 interpretato da art. 19, comma 1, L. R. 47/1990
3Articolo interpretato da art. 92, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 7
 
1. La relazione di cui all' art. 6 viene redatta sulla base della scheda di valutazione riportata nell' allegato A alla presente legge.
2. Ad ognuno degli elementi parametrali riportati nella scheda di valutazione, raggruppati nella I e II categoria, nonché ad ognuna delle sottovoci in cui i suddetti elementi sono articolati, il Direttore regionale, il Direttore dell' Ente o il Direttore del Servizio autonomo competente assegna un giudizio analitico.
3. Sulla base del giudizio analitico assegnato, il Consiglio di amministrazione del personale esprime, per ciascun elemento parametrale, un giudizio sintetico ai sensi dell' articolo 4, attribuendo altresì, alla luce degli elementi contenuti nella relazione, i relativi punteggi entro i limiti riportati nell' allegato E alla presente legge. Esaurita tale fase, il Consiglio di amministrazione del personale attribuisce il punteggio a ciascun titolo valutabile procedendo inoltre alla determinazione della somma complessiva dei titoli medesimi.
4. Non saranno considerati idonei e pertanto saranno esclusi dalla graduatoria, i dipendenti i quali, nella valutazione della relazione non avranno raggiunto un punteggio minimo di punti 18.
5. Ai fini degli scrutini per le decorrenze del 1 luglio 1983 e del 1 gennaio 1985 e, correlativamente, del 1 gennaio 1989 e della data di entrata in vigore della presente legge, la relazione deve essere unica per ogni partecipante; il Consiglio di amministrazione del personale, sulla base degli elementi forniti dalla Direzione regionale dell' organizzazione e del personale, indicherà nella relazione medesima la prima decorrenza utile per la partecipazione allo scrutinio per merito comparativo.
6. I dipendenti idonei ma non promossi negli scrutini con decorrenza 1 luglio 1983 e 1 gennaio 1989, saranno inseriti, rispettivamente, nelle graduatorie degli scrutini per le decorrenze 1 gennaio 1985 e per quella relativa all' entrata in vigore della presente legge.
7. I posti disponibili, ma non assegnati nei singoli scrutini, saranno attribuiti agli scrutini con decorrenza relativa agli anni successivi, nei medesimi profili professionali o gruppi di profili professionali.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 47/1990
2Parole sostituite al comma 5 da art. 12, comma 1, L. R. 47/1990
Art. 8
 
1. Ai fini dell' effettuazione degli scrutini per merito comparativo per le decorrenze 1 luglio 1983 e 1 gennaio 1985, il Presidente della Giunta regionale, o l' Assessore delegato all' organizzazione ed al personale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiede ai Direttori regionali, di Enti regionali o di Servizi autonomi competenti, le relazioni analitiche.
2. Ai fini dell' effettuazione degli scrutini per merito comparativo per le decorrenze 1 gennaio 1989 e per quella relativa alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, o l' Assessore delegato dall' organizzazione e al personale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie degli scrutini per merito comparativo per l' accesso alla qualifica di funzionario di cui all' articolo 13, relativi rispettivamente alle decorrenze 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988, richiede ai Direttori regionali, di Enti regionali o di Servizi autonomi competenti, le relazioni analitiche.
Art. 9
 
1. I funzionari appartenenti al profilo professionale giuridico - amministrativo - legale, programmatico - statistico o finanziario - contabile - economico, nonché quelli appartenenti ai profili professionali che non hanno una corrispondenza nella qualifica di dirigente partecipano agli scrutini da effettuarsi congiuntamente per i posti disponibili in detti profili professionali; i funzionari appartenenti al profilo professionale urbanista, ingegnere o geologo partecipano agli scrutini indetti congiuntamente per i posti disponibili in detti profili; i funzionari appartenenti ad un altro profilo partecipano agli scrutini indetti per i posti disponibili nei corrispondenti profili.
2. I promossi per scrutinio per i posti da conferire congiuntamente in quanto disponibili in gruppi di profili professionali accedono, nella qualifica di dirigente, al profilo professionale corrispondente a quello di appartenenza, ovvero al profilo professionale di dirigente giuridico - amministrativo - legale qualora appartengano a profili professionali che non hanno corrispondenza nella qualifica di dirigente.
Art. 10
 
1. Il Direttore regionale, il Direttore dell' Ente od il Direttore del Servizio autonomo competente, entro venti giorni dal ricevimento dell' invito a redigere la relazione, trasmette copia della stessa al Consiglio di amministrazione del personale di cui all' articolo 4, nonché al dipendente interessato. Questi, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della relazione, può avvalersi della facoltà di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni al Consiglio di amministrazione del personale che, ove ritenga opportuno procedere ad un approfondimento, rinvia la relazione al Direttore regionale, al Direttore dell' Ente o al Direttore del Servizio autonomo competente, ai fini di una revisione del giudizio o della presentazione delle proprie controsservazioni.
2. Esaurita la fase di cui al comma 1, si procede ai sensi dell' articolo 4, comma 3.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 2, L. R. 47/1990
2Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, L. R. 47/1990
Art. 11
 
1. Il Consiglio di amministrazione del personale, nei limiti indicati dall' articolo 4, deve preventivamente stabilire i criteri per la valutazione dei titoli e, ove occorra, una gradualità di punteggio nell' ambito di ciascuna categoria.
2. Ai fini della valutazione della relazione di cui all' articolo 6, il Consiglio di amministrazione del personale attribuisce a ciascun elemento parametrale, ai sensi dell' articolo 4, un giudizio sintetico assegnando altresì ai sensi dell' articolo 7, i relativi punteggi entro i limiti di cui all' allegato E alla presente legge.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 47/1990
2Parole sostituite al comma 2 da art. 15, comma 1, L. R. 47/1990
Art. 12
 
1. La valutazione complessiva dello scrutinio risulta dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti dal dipendente.
2. Le graduatorie sono formate secondo l' ordine dei punti ottenuti nella valutazione complessiva di cui al comma 1.
3. A parità di punteggio la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica di funzionario, a parità di questa dalla maggiore anzianità complessiva di servizio; a parità di questa dal punteggio della relazione e quindi dall' età.
4. Vengono promossi i primi elencati nelle graduatorie in relazione al numero dei posti da ricoprire per ciascuna delle decorrenze cui si riferiscono gli scrutini.
5. Le graduatorie dei promossi sono approvate con decreto del Presidente o dell' Assessore delegato all' organizzazione ed al personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale e vengono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.