LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 1990, n. 11

Provvedimenti urgenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 6
 
1. Tra i titoli valutabili va ricompresa una relazione redatta dal Direttore regionale, dal Direttore dell' Ente o dal Direttore del Servizio autonomo competente e riferentesi alla quantità ed alla qualità del Servizio svolto dal funzionario per un periodo complessivo di un anno calcolato dalla data di richiesta della relazione di cui all' articolo 8.
2. Per Direttore regionale, Direttore dell' Ente o Direttore del Servizio autonomo competente a redigere la relazione si intende quello che, alla data di entrata in vigore della presente legge, diriga la Direzione regionale, l' Ente od il Servizio autonomo cui il funzionario risulta assegnato. Qualora competente a redigere la relazione sia un funzionario che sostituisce, ai sensi del combinato disposto dell' articolo 23 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e dell' articolo 6 della legge regionale 24 giugno 1985, n. 26, il Direttore di Servizio autonomi, la relazione stessa verrà predisposta dal Direttore regionale dell' organizzazione e del personale.
3. Qualora la relazione del Direttore regionale, Direttore dell' Ente o Direttore del Servizio autonomo competente non possa riferirsi per intero al periodo indicato al comma 1, dovrà tenersi conto degli elementi forniti dai Direttori regionali, degli Enti o dei Servizi autonomi che abbiano diretto le strutture organizzative presso le quali il funzionario abbia prestato servizio nel periodo preso in considerazione.
4. Qualora la relazione riguardi funzionari che, per almeno la metà del periodo indicato al comma 1, si siano trovati in posizione di comando presso altre Amministrazioni od Enti di cui all' articolo 46, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ovvero assenti per congedo od aspettativa, la relazione stessa verrà redatta dal Direttore regionale dell' organizzazione e del personale, sulla base degli elementi in possesso.
5. Qualora il Consiglio di amministrazione del personale di cui all' articolo 4 lo richieda, la relazione potrà essere integrata da ulteriori elementi di informazione forniti dal Direttore regionale dell' organizzazione e del personale.
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 10, comma 1, L. R. 47/1990
2Comma 2 interpretato da art. 19, comma 1, L. R. 47/1990
3Articolo interpretato da art. 92, comma 1, L. R. 18/1996