LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 1990, n. 11

Provvedimenti urgenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 27
 
1. Per sopperire alle immediate esigenze di funzionalità dell' apparato burocratico derivanti dal nuovo assetto organizzativo definito dalla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dalle ulteriori funzioni amministrative trasferite alla Regione Friuli - Venezia Giulia dal DPR 15 gennaio 1987, n. 469 nonché dell' espletamento di compiti ispettivi e di speciali servizi connessi all' attuazione di specifici progetti obiettivo previsti dalla legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, il numero dei posti dell' organico del personale del ruolo unico regionale viene aumentato, per la sola qualifica di dirigente e con decorrenza dall' entrata in vigore della presente legge, di 50 unità.